LA-U dell'OLIVO
Novembre 27, 2024, 01:57:03 am *
Benvenuto! Accedi o registrati.

Accesso con nome utente, password e durata della sessione
Notizie:
 
   Home   Guida Ricerca Agenda Accedi Registrati  
Pagine: 1 2 [3]
  Stampa  
Autore Discussione: VLADIMIRO ZAGREBELSKY  (Letto 28986 volte)
Admin
Utente non iscritto
« Risposta #30 inserito:: Febbraio 07, 2013, 11:37:07 pm »

Editoriali
07/02/2013

Quel monito sui ritardi del Csm

Vladimiro Zagrebelsky


Breve, secco, durissimo è il richiamo che il Presidente della Repubblica ha inviato al Consiglio Superiore della Magistratura. 

 

Il Presidente nota, ancora una volta, che molti uffici giudiziari rimangono molto a lungo privi dei loro magistrati dirigenti: presidenti di corte d’appello, procuratori generali, presidenti di tribunale e procuratori della Repubblica, presidenti di sezione delle corti e dei tribunali. Responsabile del ritardo è il Csm, nella cui competenza costituzionale ricade l’assegnazione dei magistrati alle diverse funzioni. 

 

Il Presidente sottolinea che il ritardo del Csm contrasta con il dovere costituzionale di assicurare il buon andamento della amministrazione della giustizia ed è tale da avere pesanti ricadute sul prestigio della istituzione.

 

Per restaurare la prima e per ricostituire il secondo c’è da augurarsi una pronta, autocritica e concreta risposta da parte del Csm. Il rispetto che si è guadagnato il vice-presidente Vietti gli consente di agire per indurre il Consiglio ad operare in sintonia con i suoi doveri costituzionali e con il richiamo del Presidente.

 

Da tempo i ritardi del Csm sono noti e criticamente vissuti entro e fuori della magistratura. Lo è anche il merito delle scelte nelle nomine dei capi degli uffici, come è naturale che sia in un campo che richiede difficili valutazioni (previsioni) di attitudini direttive di magistrati che spesso non hanno ancora avuto modo di manifestarle. Ma ora è questione dei ritardi, che il Presidente connette anche “al trascinarsi di contrasti e/o di tentativi di accordo tra le diverse componenti della rappresentanza della magistratura in seno al Csm”. Non si tratta quindi di pigrizia o disorganizzazione, ma di un difetto che riguarda il metodo che produce le decisioni. Un metodo che incide sui tempi ed anche sul contenuto delle decisioni.

 

Quanto ai tempi, basta vedere l’ordine del giorno del Consiglio di questa settimana. Le deliberazioni sull’attribuzione di incarichi direttivi - tra cui quella di procuratore generale di Palermo - riguardano tutte posti che sono vacanti da più di un anno. 

 

Il Csm è stato previsto dalla Costituzione per assicurare la autonomia della magistratura da ogni altro potere dello Stato e tutelare la indipendenza dei magistrati. Una missione che il Csm ha nel tempo garantito come effetto della sottrazione di competenze prima della Costituzione assegnate al governo e al ministro della giustizia. Ma tolta l’influenza governativa, incompatibile con i principi della separazione dei poteri e dello stato di diritto, si sono nel tempo manifestate derive negative di altro (ma talora simile) tipo. Il Csm è composto da due terzi di magistrati eletti dai loro pari e da un terzo di professori o avvocati eletti dal Parlamento. I magistrati sono eletti con metodo proporzionale su liste che nella loro quasi totalità sono presentate dalle varie “correnti” della Associazione nazionale magistrati. I componenti “laici” sono eletti per spartizione tra i partiti presenti in Parlamento. Gli uni e gli altri, i componenti “togati” e quelli “laici” operano nel Csm con maggiore o minore autonomia dal gruppo che ne ha sostenuto l’elezione, a seconda del loro carattere, del loro senso istituzionale, delle loro aspettative. 

 

Per quel che riguarda la magistratura, a partire dagli Anni 60 del secolo scorso, i gruppi si sono formati ed affrontati sulla base di importanti e talora radicali differenze sulle concezione del ruolo della magistratura nel sistema disegnato dalla Costituzione. Nel tempo le differenze si sono affievolite. I gruppi si sono articolati e divisi. La loro identità o, come amano dire, le loro “sensibilità culturali” si sono diluite e mescolate. Ciò che rischia di rimanere è la gestione del potere, con l’avvertenza che non si tratta di una chiave di lettura univoca e da sola capace di spiegare tutto, oscurando l’area del funzionamento virtuoso dell’istituzione. E chi nel Csm è interessato a gestire il potere trova la massima occasione di impegnarsi nell’attribuzione degli incarichi direttivi (e di qualche altro incarico importante) negli uffici giudiziari. Naturalmente questa degenerazione non riguarda i soli componenti eletti dalla magistratura. D’altronde la parabola dei partiti politici non è stata molto differente. Basta vedere, tra gli esempi più recenti, come i partiti in Parlamento hanno creduto di poter adempiere al loro dovere di rinnovare la composizione delle varie Autorità Indipendenti.

 

Se il criterio di scelta del candidato da sostenere per l’assegnazione di un incarico direttivo è quello dell’appartenenza, allora la lottizzazione è la naturale conseguenza, indifferente o quasi al merito. E la ricerca dell’accordo, che spesso richiede che numerose pedine siano sul mercato, trascina le pratiche di rinvio in rinvio. Discutibili quindi i risultati ed anche tardivi.

 

Che fare? Nulla può pretendere il mondo della politica. La autonomia dell’ordine giudiziario e la indipendenza dei magistrati non è nella disponibilità dei partiti, né del Parlamento. E nella esperienza storica che viviamo, essi non offrono un modello cui si possa far riferimento. Ma nella magistratura cresce l’insofferenza. Il monito del presidente Napolitano, che avverte la caduta del prestigio del Csm, dovrebbe dar forza a una reazione del corpo stesso della magistratura. E’ la magistratura che elegge i componenti del Csm, che ne sono i rappresentanti. La scarsissima partecipazione dei giovani magistrati alla vita associativa e alla discussione sul ruolo del potere giudiziario è un segno inequivoco della mancanza di idee - e di ideali - per cui valga la pena dedicare tempo e energia. Per questo la nostalgia della vivacità dei primissimi decenni di vita della Costituzione repubblicana non è solo il frutto dell’avanzare dell’età di chi in quegli anni ha avuto la fortuna di iniziare il suo servizio in magistratura.

da - http://www.lastampa.it/2013/02/07/cultura/opinioni/editoriali/quel-monito-sui-ritardi-del-csm-OGA6EDvOpMDMKmnrVJ7pWL/pagina.html
Registrato
Admin
Utente non iscritto
« Risposta #31 inserito:: Febbraio 20, 2013, 11:20:08 pm »

Editoriali
20/02/2013

Coppie di fatto, i paletti dell’Europa

Vladimiro Zagrebelsky

La Corte europea dei diritti umani, decidendo un ricorso contro l’Austria, ha chiarito, con un’importante sentenza definitiva, alcuni aspetti dei problemi che sono discussi in materia di unioni omosessuali. La Corte, come d’abitudine, ha giudicato un caso concreto ma ha anche fatto il punto indicando alcuni principi tratti dalla Convenzione europea dei diritti umani.

Convenzione che lega tutti i Paesi del Consiglio d’Europa, Italia compresa. Nei principi affermati non si tratta di una sentenza innovativa, ma anzi essa conferma e sviluppa posizioni ormai stabilizzate nella sua giurisprudenza: giurisprudenza che, come ha più volte affermato la Corte costituzionale italiana, esprime il contenuto dei vari diritti considerati dalla Convenzione che l’Italia si è obbligata a rispettare.

 

Il caso riguardava una coppia omosessuale stabilmente unita. Una delle due donne aveva un figlio, nato da una precedente relazione non matrimoniale con un uomo. Il figlio viveva affidato in via esclusiva alla madre, ma teneva contatti con il padre. La compagna chiedeva di poter adottare quel bambino, così da sottolineare il suo inserimento nella vita familiare instauratasi tra le due donne. Il padre del bambino si opponeva. La legge austriaca permette l’adozione congiunta da parte di persone non sposate, conviventi eterosessuali. L’adozione, mentre crea un legame genitoriale con l’adottante, fa cessare quello con il genitore biologico dello stesso sesso dell’adottante. Nel caso sottoposto alla Corte europea dopo il rifiuto opposto dai giudici austriaci, l’adozione richiesta dalle due donne congiuntamente, secondo la legge austriaca, fermo rimanendo il rapporto con il padre, avrebbe fatto cessare il rapporto giuridico tra il bambino e sua madre: conseguenza evidentemente per tutti inaccettabile, perché in contrasto con l’interesse del bambino ed anche con lo scopo che muoveva le due donne ormai stabilmente unite. 

 

La Corte ha ritenuto che il rifiuto dell’adozione richiesta sia stato motivato esclusivamente sulla base del fatto che si trattava di coppia omosessuale. Tale argomento preliminare aveva escluso la necessità di esaminare nel caso concreto se quell’adozione fosse o meno nell’interesse del bambino (criterio sempre prevalente nelle procedure di adozione), in un caso in cui il padre era comunque attento a mantenere un rapporto con il figlio e si opponeva alla richiesta adozione. La Corte ha ragionato sulla base del principio di non discriminazione, affermato dalla Convenzione anche a proposito delle differenze di orientamento sessuale e ha constatato che la domanda di adozione era stata respinta solo per il differente trattamento che la legge austriaca riserva alle coppie omosessuali rispetto alle coppie eterosessuali (entrambe non unite in matrimonio). Donde la violazione del diritto al rispetto delle scelte di ordine familiare, che la Convenzione assicura a tutti, senza alcuna distinzione. 

 

La Corte non ha detto che quell’adozione doveva essere accettata dai giudici austriaci; ha soltanto constatato che il rifiuto era stato motivato esclusivamente sulla base di un argomento discriminatorio, astratto e generale, legato all’orientamento omosessuale della coppia che quell’adozione richiedeva. Nel caso concreto, tenendo conto di tutte le circostanze, i giudici, come avviene per le adozioni da parte di coppie eterosessuali, avrebbero dovuto esaminare se quell’adozione era o non era nell’interesse del bambino e conseguentemente se l’opposizione del padre era o non era da superare. 

 

Il caso a questo punto può interessare solo marginalmente, perché alla fine su quella adozione decideranno i giudici austriaci valutando il preminente interesse del bambino nel contesto specifico in cui vive. Ma l’occasione ha offerto alla Corte la possibilità di mettere in chiaro alcuni principi di ordine generale. Innanzitutto la Corte ha ricordato quanto già in precedenza affermato, che le stabili convivenze di fatto, etero o omosessuali, costituiscono una situazione di vita familiare che richiede di essere rispettata dalle leggi e dai giudici dello Stato. La Corte costituzionale italiana ha in proposito parlato di formazione sociale che merita rispetto e tutela. Ciò però non vuol dire che gli Stati siano obbligati ad ammettere nella loro legislazione anche il matrimonio omosessuale. Altre forme di riconoscimento delle unioni di fatto, etero o omosessuali, sono possibili e idonee a tutelare le esigenze di carattere personale e familiare di coloro che le compongono. E quelle forme, comunque si chiamino nella legislazione degli Stati, possono offrire alle unioni di fatto una regolamentazione diversa e più ristretta di quella conseguente al matrimonio; lo Stato ha una certa discrezionalità nel scegliere il contenuto della regolamentazione (in particolare per quanto riguarda la possibilità di adottare), con il limite generale della ragionevolezza. Ma si tratta di soluzioni per riconoscere e tutelare la vita familiare delle coppie di fatto, che non possono essere diverse a seconda che si tratti di unioni etero o omosessuali. Una diversità di trattamento – come nel caso austriaco giudicato dalla Corte - sarebbe discriminatoria per ragioni di orientamento sessuale e contrario alla Convenzione. La Corte ha constatato che la maggior parte dei dieci Stati europei che ammettono le coppie di fatto all’adozione congiunta, non distingue tra coppie etero e coppie omosessuali e ne ha tratto argomento per negare che vi sia un significativo consenso europeo che giustifichi la discriminazione.

 

Ai principi enunciati dalla Corte europea possono naturalmente e in vario senso essere opposte ragioni di dissenso. Non può però negarsi che il quadro complessivo si presenta articolato ed equilibrato. Lascia spazio a scelte legislative diverse nei vari Stati, cui impone solo di riconoscere legislativamente la realtà delle coppie di fatto etero e omosessuali, ammettere che esse danno corpo a una vita di famiglia che va rispettata e non imporre un trattamento diverso (discriminatorio) alle coppie omosessuali rispetto a quelle eterosessuali. 

Il Parlamento italiano, nella nuova composizione che attendiamo, avrà di fronte a sé diverse opzioni possibili per adeguarsi ai principi europei che è tenuto a rispettare. Ciò che non gli è permesso è perseverare nell’inerzia.

da - http://lastampa.it/2013/02/20/cultura/opinioni/editoriali/coppie-di-fatto-i-paletti-dell-europa-wVXk0FU7Sub54JSfFc7cxN/pagina.html
Registrato
Admin
Utente non iscritto
« Risposta #32 inserito:: Giugno 15, 2013, 08:44:23 am »

Editoriali
14/06/2013

L’equilibrio tra notizie e segreto

Vladimiro Zagrebelsky


La notizia che il governo degli Stati Uniti raccoglie e analizza un enorme numero di dati sulle comunicazioni di tutti e in tutto il mondo, non ha certo sorpreso gli addetti ai lavori, le varie istituzioni nazionali ed europee che curano la protezione dei dati personali, gli altri governi e i loro servizi di sicurezza (sarebbe imperdonabile se ne fossero stati all’oscuro e si può invece ipotizzare che vi siano forme di collaborazione tra governi). Ma la diffusione della notizia, per le sue modalità, per la massa di informazioni e la circolazione immediata sui media di tutto il mondo, ha provocato di per se stesse conseguenze sul piano dell’opinione pubblica generale e delle istituzioni pubbliche. Le domande che sorgono riguardano materia complessa e delicatissima, per il legame – reale e soprattutto percepito – con la sicurezza delle società e la protezione dalle attività terroristiche. 

 

La sensibilità rispetto alla protezione della riservatezza della vita personale, oppure la disponibilità a rinunciare a quella protezione in vista di una maggior sicurezza, si contrappongono senza che sia evidente il punto di equilibrio. Nessuno dubita che sospetti terroristi possano e anzi debbano essere controllati nei loro movimenti e contatti, mentre sono inammissibili forme di controllo generalizzate, «a strascico» cercando di pescare quel che rimane nella rete. Ma dove finisce il legittimo sospetto su una persona e comincia il sospetto su un gruppo, e quanto grande può essere quel gruppo sospetto senza cadere nell’eccesso di un controllo generalizzato? E poi, se gruppi privati che gestiscono la rete raccolgono e trattano masse di dati personali, in che limiti deve esserne escluso un governo, che, invece che per fini commerciali, li usa per fini di sicurezza? 

Quesiti difficili, la cui serietà nasce da una esigenza di limiti e bilanciamento, non dalla validità indiscutibile delle due concorrenti richieste di protezione. In ogni caso queste però vanno coltivate e contemperate con adeguate soluzioni anche procedurali. Stupisce che si faccia valere che l’attività dell’agenzia americana è soggetta a controllo giudiziario, quando il controllo sarebbe effettuato da un «giudice segreto». Ed anche che il Congresso ha autorizzato e quindi conosce quella attività. Il riferimento ai Parlamenti è spesso il finale necessario punto di arrivo, ma il principio di maggioranza che è loro proprio, gioca con forti limiti quando si tratta di diritti fondamentali delle persone. 

 

Dell’esigenza di protezione della riservatezza dei dati personali (di noi tutti, non solo dei cittadini americani, di cui pare solo preoccuparsi quel governo), si è scritto molto in questi giorni e si può sperare che ora anche si agisca.

 

Un altro aspetto della vicenda della diffusione dell’informazione è rimasto un poco in ombra. Come già per Wikileaks e per la diffusione dei documenti effettuata da Julian Assange, corrono due interpretazioni opposte del fatto e dei loro autori. Traditori per alcuni, difensori dei diritti di tutti (e della democrazia) per altri. Con una certa soddisfazione per l’arricchimento di informazione che ho ricevuto su temi di grande rilievo, inclino a preferire la seconda versione. Con ogni cautela possibile, fino a che non saranno noti e chiari i motivi dei protagonisti, disposti peraltro a correre enormi rischi personali. 

 

Anche qui la questione non consente semplificazioni. Che i governi debbano poter agire anche nel segreto è in sé indiscutibile. Chi protesterebbe chiedendo immediata trasparenza mentre un governo opera per ottenere la liberazione di un cittadino sequestrato all’estero? Tutto in streaming? Follia. Ma l’area in cui il potere pubblico – che non è solo il governo – pretende di impedire la conoscenza di quel che fa, è veramente troppo vasta per essere ragionevolmente giustificata e compatibile con il diritto dei cittadini a elaborare una opinione (anche elettorale) informata. Per esempio, dai documenti pubblicati da Wikileaks, risulta che sorrisi, pacche sulle spalle, dichiarazioni di apprezzamento tra presidenti e capi di governo sono spesso una messinscena per noi spettatori: gli ambasciatori avevano già avvertito il loro governo che l’ospite era in realtà un personaggio infrequentabile. E questo scarto, tra realtà e rappresentazione, viene giustificato e protetto richiamando le esigenze della diplomazia. Fin dove però l’opinione pubblica deve restarne all’oscuro? I possibili esempi di eccesso – un caso di chiusura della casta degli addetti ai lavori – sono infiniti. Bisognerebbe accettare l’idea che l’area del segreto (e la durata del segreto, quando questo è giustificato) sia molto ristretta e giustificata da esigenze molto serie e temporanee. Ma la valutazione resta naturalmente nelle mani di chi detiene il segreto e non può essere effettuata dall’opinione pubblica, appunto perché essa è tenuta all’oscuro. Una risposta che affida al detentore del segreto, che spesso è anche l’autore del fatto occultato, la valutazione dello stringente interesse pubblico che obbliga alla segretazione, non risolve il problema. Anzi, lo conferma.

 

E’ così che le fughe di notizie come quella di questi giorni e le altre precedenti nella storia, insieme al giornalismo di inchiesta che ne è spesso all’origine, hanno anche effetto positivo. Esse tengono in allarme chi gestisce potere pubblico segreto. Purtroppo talora anche facendo trapelare ciò che sarebbe necessario tener ancora nascosto, ma spesso, come è il caso di questi giorni, informando l’opinione pubblica di importanti elementi per la formazione dei suoi convincimenti e punti di vista. Se i governi sanno che «può succedere» che le notizie escano, cercheranno modi di protezione più avanzati, peraltro inutilmente come si è visto. Ma gli attori della vita pubblica sapranno anche – ed ora sanno – che esiste il rischio che fatti e condotte inammissibili diventino noti. E’ questa possibilità che può contribuire alla prudenza, non tanto nel segretare i fatti, ma piuttosto nel non commetterli. O almeno a non esagerare.

DA - http://lastampa.it/2013/06/14/cultura/opinioni/editoriali/lequilibrio-tra-notizie-e-segreto-LZZS7DVsFLBVWQTm0f2wVN/pagina.html
Registrato
Admin
Utente non iscritto
« Risposta #33 inserito:: Giugno 24, 2013, 11:45:17 am »

Editoriali
24/06/2013

Il primato delle regole sul voto popolare

Vladimiro Zagrebelsky


L’aspirazione dell’onorevole Biancofiore a ricorrere alla Corte europea dei diritti umani, in difesa del diritto di Silvio Berlusconi a un processo equo, non ha spazio nel sistema europeo di cui l’Italia è parte. Alla Corte europea possono ricorrere le vittime, non gli amici ed estimatori. 

Quella dichiarazione può dunque essere relegata tra le stravaganze. Ma non va lasciato in ombra un tema - quello delle conseguenze di condanne sul diritto dei cittadini di partecipare alle elezioni - che invece merita di essere trattato e discusso con riferimento al diritto europeo, cui l’Italia è legata. Per garantire la democraticità degli Stati europei, la Convenzione europea dei diritti umani stabilisce che le elezioni si svolgano in modo da assicurare «la libera espressione dell’opinione del popolo sulla scelta del corpo legislativo». 

In linea di principio tutti i cittadini devono poter votare e poter portarsi candidati per essere eletti. Ma se questo è il principio, in tutti i sistemi vi sono limitazioni. Basti pensare ovviamente all’età minima per essere elettori o per essere eletti. 

 

Ma le leggi elettorali di tutti gli Stati in vario modo prevedono anche casi di esclusione dai diritti elettorali, legati a condanne penali o ad altre circostanze assimilabili alle condanne. 

Proprio come, nei Paesi dell’Est europeo, la passata collaborazione con i regimi comunisti prima della caduta del sistema sovietico. Quelle limitazioni hanno dato occasione a una serie di ricorsi alla Corte europea; in tempi recenti, contro l’Austria, il Regno Unito ed anche l’Italia. Si trattava di persone che, in conseguenza di condanne penali, avevano perduto, temporaneamente o per sempre, il diritto di partecipare alle elezioni legislative. La Corte ha riconosciuto che sono giustificate, in uno Stato democratico, sospensioni temporanee e persino esclusioni definitive dai diritti elettorali, quando queste siano proporzionate, ragionevolmente collegate alle condanne riportate e non indiscriminate. Secondo questi criteri la Corte ha affermato che viola la Convenzione europea dei diritti umani, la legislazione britannica, che priva del diritto di votare tutti i condannati a pena detentiva (con solo marginali eccezioni). La resistenza del Parlamento britannico a ridurre e ad articolare i casi di esclusione dal voto ha dato luogo a un braccio di ferro con la Corte, che è ancora in corso e che si iscrive tra le manifestazioni di rifiuto della integrazione europea che caratterizza ora la politica di quel Paese. La Corte ha anche censurato il sistema austriaco, per motivi analoghi a quelli che si riferiscono alla legge britannica. Con una sentenza dell’anno scorso, invece, la legge italiana, che stabilisce i casi di interdizione dai pubblici uffici e conseguente esclusione dal diritto elettorale, è stata ritenuta proporzionata, per l’attenzione che essa presta alla natura e alla gravità del reato commesso, risultante dalla valutazione che ne fanno i giudici nel caso concreto. E il ricorso contro l’Italia è stato respinto. 

In tutti questi casi, i ricorrenti lamentavano di essere esclusi dal diritto di votare alle elezioni legislative. Il diritto di portarsi candidato, pur normalmente collegato al diritto di votare, mostra però un profilo specifico. L’esclusione dal diritto di votare per ragioni legate a condanne penali, riguarda sempre e comunque un numero ridotto di persone rispetto alle dimensioni generali dell’elettorato, cosicché non si hanno conseguenze sul risultato elettorale generale. In certi casi invece l’esclusione di un candidato può incidere sulle fortune della sua lista, sull’esito delle elezioni e, quindi, sulla composizione del Parlamento. Il problema dell’esclusione di candidature alle elezioni è quindi più complesso di quello della perdita del diritto di votare. Esso non riguarda solo il diritto della persona che intende candidarsi, ma si proietta sulla stessa «scelta del corpo legislativo» da parte del popolo elettore. E’ indiscusso il diritto degli Stati di proteggere il proprio Parlamento dalla candidatura di chi si sia reso responsabile di scorrettezze e infedeltà gravi, ma si pone la questione della giustificazione e proporzione. Un caso è stato esaminato dalla Corte europea. Si trattava del presidente della Repubblica lituana, che era stato dichiarato decaduto dalla carica per gli abusi e le irregolarità commessi. In vista delle imminenti nuove elezioni del Parlamento, l’ex presidente, che godeva di un importante seguito elettorale, aveva dichiarato di volersi candidare. Era stata allora approvata una legge che impediva ai presidenti dichiarati decaduti di candidarsi. La formula era generale, ma si trattava evidentemente di legge «ad personam», contro l’unica che si trovava in quella situazione. E l’interdizione era perpetua.

La Corte europea con una sentenza del 2011 ha ritenuto che in quel caso era sproporzionata la previsione di un’incapacità elettorale definitiva e irreversibile. Era stato rotto l’equilibrio tra l’esigenza, da un lato di escludere da cariche pubbliche e in particolare dal Parlamento, persone che avevano dimostrato di non assicurare la necessaria correttezza e affidabilità e dall’altro di non limitare eccessivamente l’espressione del voto popolare. La violazione della Convenzione europea da parte della Lituania indica che la concezione europea del valore delle libere elezioni non corrisponde alla pretesa di chi ritiene che ogni limitazione e regolamentazione sia una inaccettabile violazione del principio democratico di prevalenza, comunque, della maggioranza degli elettori. Regole e interdizioni legali, non sproporzionate rispetto allo scopo legittimo, sono cautele possibili in difesa delle istituzioni pubbliche: come per l’esclusione del diritto di votare, così anche quando si tratta di escludere l’eleggibilità di chi troverebbe sostegno nell’elettorato. Esse sono destinate a operare quando non funzionano i filtri che normalmente dovrebbero essere attivati in sede politica nella formazione delle liste elettorali.

da - http://www.lastampa.it/2013/06/24/cultura/opinioni/editoriali/il-primato-delle-regole-sul-voto-popolare-phRsOiKIXyeEjXChzvFZiN/pagina.html
Registrato
Admin
Utente non iscritto
« Risposta #34 inserito:: Gennaio 14, 2014, 05:18:03 pm »

Editoriali
12/01/2014

In gioco la credibilità dello Stato
Vladimiro Zagrebelsky

Le «cure compassionevoli» sono quelle che possono intervenire quando ciò che è normalmente autorizzato e praticato, è ormai inutile. Si chiamano cure compassionevoli. Compassionevoli, ma pur sempre cure. E cure, che si vogliono somministrate in strutture del Servizio sanitario nazionale. 

Il caso Stamina ha aspetti che giustificano gravi sospetti. Esistono però problemi che sono presenti nell’attività ordinaria di medici e di strutture ospedaliere, che non emergono nei media e che tuttavia mettono a dura prova le regole routinarie, il senso di responsabilità dei medici, il dolore dei malati e di chi sta loro vicino. La patologia di una vicenda, intendo dire, non deve mettere in ombra l’esistenza di una normalità di casi difficili. 

Una normalità in cui l’integrità dei protagonisti è fuori discussione e le decisioni da prendere sono ardue e rischiose. 

Le deviazioni deontologiche, ipotizzabili in questa o quella vicenda particolare, consentono analisi semplici e chiedono rimedi noti. Sono più difficili i problemi di cui non ci si può liberare identificando colpevoli. La domanda di «cure compassionevoli» è uno di questi. Le regole ordinarie sono impraticabili e quelle eccezionali, che pur esistono, lasciano largo spazio a scelte discrezionali difficili, rischiose; scelte discutibili a priori e discusse a posteriori, quando l’esito sia negativo. 

Le cure compassionevoli sono praticate e regolamentate in Italia come altrove nel mondo. Ed anche l’Unione Europea con i suoi organi vigila e promuove l’armonizzazione delle regole. Si tratta di regole che riguardano i medici e gli ospedali. Dopo l’opera dei medici, talora sono chiamati a decidere i giudici e il loro ruolo è controverso. 

Con l’espressione «cure compassionevoli» si intende l’uso di farmaci «off-label», non (ancora) autorizzati o non autorizzati per quello specifico uso: farmaci cui ricorre il medico, in assenza di terapie autorizzate, con il consenso del paziente. Naturalmente ciascuno e libero di curarsi come vuole, ma il problema nasce quando si pretende che sia una struttura pubblica, lo Stato dunque, a praticare una terapia non autorizzata in situazioni normali. Il problema non si presenta solo in Italia. Recentemente la Corte europea dei diritti umani ha esaminato un ricorso contro la Bulgaria, le cui autorità amministrative e i cui giudici avevano rifiutato di autorizzare la somministrazione a malati terminali di cancro di un farmaco non registrato in quello Stato. La Corte ha affermato che il diritto alla salute non implica un dovere assoluto dello Stato di agire, anche in violazione delle regole che si è dato in materia di sicurezza sanitaria. E in effetti una cosa è il diritto a non essere oggetto di attentati alla propria salute, altro è la pretesa che non vi siano limiti al dovere dello Stato di provvedere. Ed anche la Corte Costituzionale ha ritenuto che il diritto alla salute, pur fondamentale, trova limiti in considerazione di altri diritti e principi costituzionali. 

 

Le regole italiane ammettono l’uso dei farmaci riconosciuti per le cure compassionevoli dalla Commissione unica del farmaco del ministero della Salute, in considerazione del fatto che sono stati già registrati in altri Stati o sono in corso di sperimentazione per quella patologia. L’uso di tali farmaci è ammesso a condizione che la procedura di sperimentazione sia già in stadio avanzato o esistano pubblicazioni scientifiche, accreditate in campo internazionale, da cui se ne possa desumere l’affidabilità. E il ricorso a tale tipo di terapia deve essere eccezionale e legato alla specificità della concreta situazione del paziente. Il pericolo è infatti che una applicazione generalizzata diventi una via per sottrarsi alle rigide regole della sperimentazione clinica dei nuovi farmaci. Solo in tal modo si può ritenere che il medico, conformemente al giuramento prestato, abbia agito secondo «scienza e coscienza». 

Come si vede, ad ogni passo il medico deve compiere valutazioni impegnative, in cui il confine tra il giusto e lo sbagliato è discutibile e l’errore sempre possibile. Esistono casi in cui l’adozione da parte del medico di una terapia non autorizzata ha portato quel medico davanti al giudice penale, imputato per avere cagionato l’aggravamento o la morte del paziente. Ma - ed ecco il problema esploso ora nella vicenda Stamina - al giudice si richiede anche di prender decisioni quando la cura non è praticata, ma impedita. A chi, se non a un giudice, può il paziente richiedere che sia garantito il suo diritto alla salute? Che si tratti di un diritto è fuori discussione, donde la competenza del giudice. Ciò che invece è discutibile sono i limiti e le condizioni per l’applicazione al paziente delle regole esistenti. Ecco allora che le incertezze, le valutazioni, i rischi entro i quali si muove il medico, si trasferiscono al giudice. E la similitudine delle posizioni del medico e del giudice si vede anche nel fatto che l’uno e l’altro non possono evitare di prendere una decisione; con la differenza però che quella del giudice è l’ultima, definitiva. Il giudice, in più deve ricorrere alla perizia di un esperto, poiché egli tutto ignora della specifica disciplina medica. In molti casi i veri esperti sono pochissimi e difficilmente raggiungibili. E le valutazioni di un perito sono spesso smentite dal giudizio di altri. Donde decisioni difformi e lo scandalo di cure ordinate e di cure negate da giudici diversi in casi che sembrano eguali. Come quello di due fratelli affetti dallo stesso male, per l’uno dei quali un giudice ordinò la cura e per l’altro un altro giudice la negò.

Da tutto ciò potrebbe trarsi la conclusione che in un campo così difficile, tutto quello che è avvenuto non è che il prodotto inevitabile della difficile natura del problema. E rassegnarsi a dire che si sia nel migliore - ancorché penoso - mondo possibile. Non è così. Si poteva far meglio. In questa vicenda il governo nel corso del tempo ha dato segnali contraddittori, equivoci, come quando ha vietato le cure Stamina, ma ha autorizzato la continuazione di quelle già in corso. Il parlamento - lo ha ammesso la presidente della Commissione sanità del Senato - ha legiferato senza le conoscenze necessarie. E per far chiarezza si è dovuto attendere – come è ormai abitudine - che si attivasse un’indagine penale. E i giudici? I giudici, con decisioni molto argomentate e palesemente meditate, hanno dato risposte in contrasto l’una con l’altra. La funzione della giustizia è di decidere i casi singoli, ma è anche quella di assicurare stabilità e prevedibilità del diritto che i giudici enunciano. Il sistema giudiziario nel suo complesso non ha dato buona prova. La cattiva prova anzi è venuta dall’insieme del sistema istituzionale. Conclusioni di organi scientificamente attrezzati, cui la legge rimette valutazioni altamente tecniche, dovrebbero essere rispettate, anche dai giudici. La ricerca, per distaccarsene, di possibili vizi formali dei provvedimenti amministrativi rischia di condurre a distorsioni dei ruoli reciproci; a scapito dell’osservanza delle regole stabilite, sulla serietà della «cura» prevale l’umana «compassione». Ma è questa la funzione dei giudici? Il conflitto con la comunità scientifica accreditata, non mette in discussione la credibilità di uno Stato di cui anche l’istituzione giudiziaria è parte?

Da - http://lastampa.it/2014/01/12/cultura/opinioni/editoriali/in-gioco-la-credibilit-dello-stato-V92pJl3f1rd2nObbNO4APK/pagina.html

Registrato
Admin
Utente non iscritto
« Risposta #35 inserito:: Gennaio 10, 2015, 11:26:00 am »

Italiani timidi nel difendere i nostri valori

09/01/2015
Vladimiro Zagrebelsky

Appena diffusasi la notizia del massacro, la gente è scesa subito in piazza a Parigi e in tutta la Francia, con Berlino, Londra, Vienna, Bruxelles, ed anche Lima e Tirana, Pristina e Buenos Aires e tante altre città del mondo. L’ha fatto per stare insieme, cittadini con cittadini, e dire che la libertà è di tutti, non solo dei giornalisti di “Charlie Hebdo» uccisi dai barbari. I giornali del mondo e i siti web sono pieni di immagini di quelle manifestazioni. L’effetto della partecipazione è così moltiplicato. L’Italia è rimasta a lungo assente e, per quanto si sa, si è mossa quando ha preso l’iniziativa la comunità francese. Così ieri sera vi sono state manifestazioni a Torino, a Firenze e a Roma, davanti all’ambasciata di Francia. Una cosa sentita e degna, ma diversa rispetto alle manifestazioni spontanee, istintive dei cittadini, proprio perché la spinta è stata di cittadini francesi. Sarebbe stato bello che fossero i torinesi, i fiorentini e i romani, cittadini europei, a dimostrare spontaneamente il loro sdegno e la decisione di difendere ad ogni costo la propria libertà. Perché ciò che è avvenuto a Parigi non è un fatto francese, ma un’aggressione a un tratto essenziale della cultura e della civiltà europea. La libertà di espressione è stata in Europa conquistata a duro prezzo. Alla Francia e alla Rivoluzione dobbiamo l’affermazione che «la libera comunicazione del pensiero e delle opinioni è uno dei diritti più preziosi dell’Uomo». E se a Roma manca una piazza della Bastiglia ove manifestare, vi è però Campo dei Fiori con il monumento a Giordano Bruno.

Due anni orsono a Tolosa un terrorista islamista franco-algerino (come i sospettati della strage di Parigi) ha ucciso bambini ebrei francesi all’entrata della loro scuola. Li ha uccisi perché ebrei e perché scolari. Anche allora la gente in Francia e in molte città europee sentì la necessità di esprimere collettivamente il proprio dolore e la propria unità, senza creder sufficienti i discorsi e i telegrammi delle autorità pubbliche. In Italia, anche su suggerimento di questo giornale, il ministro dell’Istruzione Profumo dispose che di quegli assassinii si parlasse nelle scuole. Giusta iniziativa, perché anche quella non era una storia francese, ma un attacco a tutti noi, all’Europa. Ma fu necessaria una circolare ministeriale.

Nei giorni scorsi le tante manifestazioni a Parigi e in Europa hanno visto scendere in strada persone orgogliose di esser parte di una civiltà fondata sulla libertà di pensiero, di espressione ed anche di religione. L’Europa, nei secoli ha prodotto le guerre di religione, i roghi di eretici e dissidenti, i lager nazisti e sovietici, la shoah. Ma ha saputo superare l’odio religioso e l’intolleranza ideologica, dando in ciò il meglio di se stessa. L’Europa di oggi ha Carte dei diritti e Costituzioni che proteggono la dignità e la libertà di tutti. Nell’Unione europea, per i diritti e le libertà, i confini sono caduti. Si dirà, con qualche ragione, che questa visione forza la realtà delle cose. Sì, ma non troppo, se si guarda altrove nel mondo. E comunque è al meglio che occorre attaccarsi, non al peggio che pur resiste e proprio ora vuol riemergere. Le libertà sono il fondamento irrinunciabile dell’Europa; non si può consentire, sotto il pretesto di culture diverse e intolleranti, ch’esse vengano limitate. 

In queste ore i governi attivano misure speciali di vigilanza e studiano nuove leggi, in particolare contro gli jihadisti di ritorno. Si può immaginare che i servizi di sicurezza vengano meglio attivati sul terreno, interno e esterno, che produce terroristi come quelli entrati in azione a Parigi. Tuttavia le necessarie azioni di polizia non basteranno. Esse vanno condivise e sostenute in un quadro di valori. Senza tradirne l’essenza, è indispensabile la consapevole e proclamata volontà di difendere e mantenere viva la civiltà della nostra Europa.

Da - http://www.lastampa.it/2015/01/09/cultura/opinioni/editoriali/italiani-timidi-nel-difendere-i-nostri-valori-zU5XGEVO0wUp1tZ7q8AnbO/pagina.html
Registrato
Arlecchino
Global Moderator
Hero Member
*****
Scollegato Scollegato

Messaggi: 7.763


Mostra profilo
« Risposta #36 inserito:: Febbraio 28, 2017, 11:15:05 pm »


I diritti, la legge e la libertà di coscienza

Pubblicato il 27/02/2017 - Ultima modifica il 27/02/2017 alle ore 12:40

Vladimiro Zagrebelsky

Già nel 2012 il Comitato nazionale di bioetica – organo di consulenza della presidenza del Consiglio - ha affrontato i complessi problemi che accompagnano l’obiezione di coscienza. La lettura dell’approfondito parere del Comitato potrebbe spegnere le polemiche che riguardano la recente decisione di un ospedale romano di reclutare medici che, in presenza delle condizioni definite dalla legge, assicurino l’esecuzione delle interruzioni di gravidanza e così permettano l’adempimento del dovere legale cui l’ospedale è soggetto. Il Comitato ha affermato che l’obiezione di coscienza non può essere strumento di sabotaggio della legge, tanto più se «nelle mani di minoranze fortemente organizzate, oppure oggetto di abuso opportunistico da parte di singoli». L’obiezione di coscienza permette al singolo di sottrarsi all’obbligo di compiere una determinata attività, ma non gli consente di impedire che l’attività prevista dalla legge sia altrimenti svolta. È così che il Comitato ha concluso, raccomandando «la predisposizione di un’organizzazione delle mansioni e del reclutamento … che può prevedere forme di mobilità del personale e di reclutamento differenziato atti a equilibrare, sulla base dei dati disponibili, il numero degli obiettori e dei non obiettori». 

Certo il parere del Comitato rimane oggetto di legittima discussione, ma consente almeno di dire che la decisione dell’ospedale romano non è estemporanea e discriminatoria. E d’altra parte, dall’epoca di quel parere, la situazione in Italia non ha fatto che peggiorare, tanto che vi sono zone in cui il numero massiccio di obiettori rende di fatto inoperante il servizio pubblico stabilito dalla legge n.194 del 1978. È per questa situazione che il Comitato europeo dei diritti sociali ha accolto un ricorso contro l’Italia, constatando che lo Stato non assicura l’applicazione della legge. Ma, si dice, reclutando «non obiettori» si discriminano gli «obiettori» escludendoli dalla possibilità di essere reclutati per posti ospedalieri. È tuttavia paradossale la pretesa di esser assunti per una determinata attività - che l’ospedale deve assicurare - e al tempo stesso pretendere di non svolgerla. Talora poi non sono possibili semplici accorgimenti organizzativi nella distribuzione degli incarichi interni all’ospedale. Basta pensare ai piccoli ospedali o ad attività specifiche, come quella del biologo che opera nell’ambito della procedura di fecondazione medicalmente assistita: quello può fare nell’ospedale e non altro. Infatti un’altra struttura ospedaliera, tenuta a fornire il servizio, ha limitato la procedura di reclutamento del necessario biologo a specialisti disposti a svolgere quel lavoro.

Benché la discussione odierna riguardi la legge sull’interruzione della gravidanza, occorre essere avvertiti che le soluzioni adottate hanno conseguenze su un’ampia varietà di casi, destinati certo ad aumentare nel futuro. Un rilevante esempio è nel progetto in discussione alla Camera sulle disposizioni anticipate per il trattamento medico, che prevede la possibilità di obiezione di coscienza da parte dei medici. Ma la questione delle obiezioni di coscienza (non necessariamente a base religiosa) e anche di quelle di deontologia professionale (come quella recentemente avanzata per non eseguire la circoncisione rituale in ospedali pubblici), non si pongono solo quando è la legge ordinaria a prevederne la possibilità. Il rispetto della libertà di coscienza, di cui l’obiezione è un aspetto, anche senza una legge specifica, trova fondamento nella Costituzione, nella Convenzione europea dei diritti umani e nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. I contrasti culturali ed etici, per il marcato pluralismo delle nostre società e non solo come conseguenza dell’immigrazione, pongono sempre nuovi aspetti. Se da un lato vi è il diritto di ciascuno a non esser costretto a compiere attività che in coscienza non ritiene di poter accettare e la questione connessa delle conseguenze che gliene derivano, dall’altro vi è il dovere delle varie pubbliche istituzioni di applicare la legge con i costi che sono da assumere per operare il ragionevole contemperamento di esigenze che possono dar luogo a conflitto. 

Licenza Creative Commons
Alcuni diritti riservati.

Da - http://www.lastampa.it/2017/02/27/cultura/opinioni/editoriali/i-diritti-la-legge-e-la-libert-di-coscienza-n0XcxAXiwfVW76wKsShdmK/pagina.html
Registrato
Arlecchino
Global Moderator
Hero Member
*****
Scollegato Scollegato

Messaggi: 7.763


Mostra profilo
« Risposta #37 inserito:: Giugno 17, 2017, 11:19:00 pm »


Il rispetto che manca verso una legge di civiltà

Pubblicato il 16/06/2017
Ultima modifica il 16/06/2017 alle ore 06:33

Vladimiro Zagrebelsky

Ciò che stupisce e anche indigna è che in Senato si venga alle mani per impedire la discussione di un progetto di legge che riguarda il riconoscimento della cittadinanza italiana anche a qualcuno che non è figlio di genitori italiani. Si chiama ius soli, ma come ora accade spesso nelle nostre leggi, non vuol dire quel che significa. Infatti la legge non prevede che si sia italiani, qualunque sia la nazionalità dei genitori, per il solo fatto di nascere in territorio italiano. Né l’opposto criterio dello ius sanguinis, che in linea di principio collegherebbe la cittadinanza al legame di sangue con entrambi i genitori italiani, è quello che regge la legge fino ad ora in vigore, la quale conosce profonde attenuazioni della regola. Ma basta l’uso di due parole come terra e sangue a scatenare gli istinti contro la ragione. E, con gli istinti, i muscoli!

L’Italia è un Paese il cui carattere e la cui ricchezza derivano da ondate di migrazioni e dominazioni straniere, che hanno creato una popolazione italiana nei cui geni, modi di vita e cultura non ci sono solo i romani, ma anche i greci, gli arabi, i normanni, gli ebrei, i germani e tanti altri. Adesso e nel prevedibile futuro l’Italia e l’Europa ricevono gran numero di stranieri. Vi sono da un lato il rimescolamento tra europei, frutto benefico della libertà di circolazione nell’Unione europea e dall’altro il fenomeno storico del movimento di popolazioni sotto la spinta di guerre e miseria nei territori di origine. Per quanto si possa disciplinare quello che sta avvenendo, è illusorio pensare di arrestarlo. Truffaldino, nella propaganda politica, far credere di essere in grado di farlo. Triste pensare a una società omogenea (la difesa della razza?), chiusa nel suo modo di vivere e priva di ciò che gli altri portano.

Ma la prospettiva di chi si scalmana in Parlamento e in piazza è proprio questa, sicura di trovar consensi nella pancia del suo elettorato. La legge che integra quella vigente, ammette nuovi casi di acquisto della cittadinanza, che riguardano chi nasce in Italia da genitori stranieri di cui almeno uno abbia regolare permesso di soggiorno permanente. In tal modo diventa decisivo il fatto che il genitore risieda regolarmente e permanentemente in Italia. È poi previsto che lo straniero, se è nato in Italia o vi ha fatto ingresso da minorenne, acquista la cittadinanza se ha regolarmente frequentato in Italia le scuole del sistema nazionale per un tempo diversificato a seconda dell’età che egli aveva all’arrivo in Italia. L’articolazione dei casi è equilibrata e mette l’Italia in linea con tendenze già presenti in diversi Paesi europei in una materia che da tempo è condizionata dalla sempre maggior mobilità delle persone. Soprattutto essa tiene conto dell’intrinseca italianità di chi fin dalla nascita e per la frequenza delle scuole italiane, cresce qui, nel contesto italiano, insieme a giovani italiani. Si tratta di riconoscere la cittadinanza sociale, accanto a quella di sangue o di luogo di nascita.

Come ogni legge che regola materie complesse anche questa meriterebbe in Parlamento un’attenta discussione, articolo per articolo, parola per parola. Lo stesso va detto anche per le altre leggi sui diritti civili da lungo tempo pendenti. Ma un’attenta discussione, tesa a eliminare problemi applicativi, richiederebbe un atteggiamento rispettoso non solo del Parlamento, che si continua a scrivere con la maiuscola, ma anche delle persone cui la legge si rivolge. In questo caso la rissa parlamentare propone lo scontro tra un generico «noi» e un generico «loro». Imbarca sulla nave nazionale anche chi tra i «noi» non lo meriterebbe e rifiuta chi tra i «loro» sente e vive ormai da italiano. Ma per fortuna il sentimento maggioritario tra gli italiani non segue questa strada nefasta. Non è un caso che il progetto di legge derivi anche da un’iniziativa legislativa popolare.

Licenza Creative Commons
Alcuni diritti riservati.

Da - http://www.lastampa.it/2017/06/16/cultura/opinioni/editoriali/il-rispetto-che-manca-verso-una-legge-di-civilt-zElnc6XsMuqvxdJVLmTe9N/pagina.html
Registrato
Arlecchino
Global Moderator
Hero Member
*****
Scollegato Scollegato

Messaggi: 7.763


Mostra profilo
« Risposta #38 inserito:: Gennaio 12, 2018, 12:25:31 pm »

Il coraggio e le regole per i migranti

Pubblicato il 12/01/2018

VLADIMIRO ZAGREBELSKY

Il prossimo 14 gennaio sarà celebrata la Giornata mondiale del migrante e del rifugiato istituita dalla Chiesa cattolica. Dopo la analoga promossa dalle Nazioni Unite, essa sarà occasione per nuovamente affrontare il tema, sperabilmente non in chiave di contrapposizione e propaganda elettorale. Le dimensioni e le cause del fenomeno mondiale odierno delle migrazioni e, in particolare, di quello verso l’Italia e l’Europa rendono insufficiente, anche se stringente, il richiamo al dovere individuale e nazionale di assicurare sempre umanità nel rapporto con gli stranieri che giungono in Italia. E con l’umanità, l’osservanza rigorosa delle prescrizioni costituzionali e delle Convenzioni internazionali in materia. Esse riguardano essenzialmente il rapporto con l’individuo che arriva nel territorio dello Stato. Ma quando si tratta di un fenomeno di massa, grandioso, diversificato e di lunga durata come quello che affronta ora l’Europa, la quantità modifica la qualità del problema. Alla realtà del problema, poi, si aggiunge una dimensione altra, anch’essa da non ignorare.

Si tratta della percezione del fenomeno, non importa quanto distorta da disinformazione o propaganda politica e da difficili esperienze personali o di intere fasce sociali più di altre a contatto con l’arrivo di migranti. La paura e l’adesione a proposte sempliciste e assurde richiedono un forte impegno per diffondere un’informazione corretta. È infatti reale il rischio che prevalgano posizioni potenzialmente antidemocratiche e xenofobe. A questo si riferiva la preoccupazione manifestata dal ministro Minniti, sui rischi che correrebbe la democrazia se la questione migranti non venisse affrontata e venisse lasciato campo libero a forze estremiste. Una paura esagerata e creata ad arte è certo sbagliata, ma resta un oggettivo dato politico e sociale di cui occorre responsabilmente tener conto. Alle regole del trattamento individuale del migrante deve dunque aggiungersi una chiara e realistica linea politica di gestione e governo del fenomeno. 

L’Europa e l’Italia hanno già conosciuto e non dovrebbe dimenticare gli effetti delle guerre su individui e su intere popolazioni. Per regolare il problema dei milioni di civili e militari dispersi in Europa alla fine della guerra nacque la Convenzione delle Nazioni Unite sui rifugiati. Ora un’analoga situazione, altrove nel mondo, è all’origine di molte fughe da zone di guerra; anche, ma non solo, verso l’Europa. Fughe di persone che cercano e, secondo la Convenzione, hanno diritto di ricevere asilo. Vi è però una tendenza a svalutare la differenza che esiste tra chi lascia il proprio Paese per cercare condizioni economiche migliori e coloro che fuggono dal pericolo cui sono esposti di persecuzioni e trattamenti inumani: tra migranti economici cioè e rifugiati. Tutti questi ultimi, ma non i primi hanno il diritto assoluto di essere accolti, protetti come rifugiati e non respinti. Certo è spesso difficile distinguere gli uni dagli altri, ma è necessario farlo poiché la confusione porta necessariamente ad attenuare o a rendere impraticabile la piena tutela delle vittime di guerre e persecuzioni. 

Coloro che arrivano non sono necessariamente quelli che più avrebbero bisogno di accoglienza e rifugio. In grande misura arrivano uomini giovani e sani. E gli altri? Quelli che, magari in condizioni peggiori, non riescono a partire e ad arrivare? Ora le dure e illegali modalità della fuga verso l’Europa hanno un grave effetto discriminatorio e le alternative sono del tutto insufficienti. Anche per questo motivo e non solo per prevenire le drammatiche traversate del mare, è necessaria una politica di immigrazione regolata; l’unica che possa dare risultati liberando l’Italia e l’Europa dalla rassegnata e sola gestione d’emergenza di vicende ineluttabili e da altri determinate. L’attivazione di regolari canali di immigrazione è anche il modo concreto di disincentivare il ricorso agli attuali pericolosi percorsi di migrazione verso l’Italia. I quali percorsi non si esauriranno se non si apriranno stabili e non solo simboliche vie alternative, legittime e controllate.

Ai governi spetta affrontare un problema che è ineludibile. Le azioni praticabili sono difficili e rischiose. I piani su cui intervenire sono necessariamente numerosi, di politica interna e di controlli e accordi internazionali. La sensazione di dover affrontare un problema troppo grande può spingere governi e forze politiche all’inerzia o ad atteggiamenti puramente propagandistici oppure, in Italia, vittimistici. Altri Paesi in Europa hanno ricevuto un maggior numero di migranti, senza parlare di ciò che avviene in altre parti del mondo. Occorre invece coraggio, concretezza e riconoscimento della necessità di distinguere all’interno del grande fenomeno delle migrazioni. È quel che sembra fare ora il governo anche con politiche di accordi con paesi africani la cui inevitabilità si accompagna però ad aspetti di pericolosità rispetto ai diritti umani delle persone dei migranti. La vigilanza deve essere massima, ma gli interlocutori necessari sono quelli che sono e non quelli che si preferirebbe fossero.

Licenza Creative Commons
Alcuni diritti riservati.

Da - http://www.lastampa.it/2018/01/12/cultura/opinioni/editoriali/il-coraggio-e-le-regole-per-i-migranti-I0BF5nZ9zinpSfqwIclcyO/pagina.html
Registrato
Arlecchino
Global Moderator
Hero Member
*****
Scollegato Scollegato

Messaggi: 7.763


Mostra profilo
« Risposta #39 inserito:: Aprile 13, 2018, 04:12:44 pm »

Rispettare i prof aiuta a costruire un Paese migliore

Pubblicato il 08/04/2018 - Ultima modifica il 08/04/2018 alle ore 15:18

Vladimiro Zagrebelsky

La gravità dei frequenti episodi, che vedono insegnanti insultati, irrisi, picchiati dagli alunni o dai loro genitori, va oltre quella dei singoli casi. Si è infatti davanti ad un fenomeno sociale che vede gli insegnanti avviliti, impediti di svolgere il loro lavoro e, occorrerebbe dire, la loro missione sociale. Ogni autorevolezza della figura professionale dell’insegnate è perduta e con essa il rispetto per la persona e la possibilità stessa di far opera di educazione. L’impressione è che il fenomeno sia sottovalutato, particolarmente quando gli autori delle violenze siano gli allievi, riducendo le aggressioni a bambinate delle quali basta scusarsi per farla franca (dopo avere naturalmente umiliato l’insegnante diffondendo le immagini riprese con i cellulari). E invece si tratta di una manifestazione di radicale rifiuto del rapporto docente-discente, cui purtroppo spesso si adeguano le famiglie. 

L’origine di ciò cui assistiamo è complessa e di lunga data. Altri ha certo competenza per approfondirne le cause sociali, tanto più che non riguarda solo l’Italia. Per restare a esperienze a noi vicine, si può ricordare ciò che avviene nelle scuole più difficili delle periferie parigine, dove gli insegnanti temono per la loro stessa incolumità fisica. Ma là appare una reazione da parte delle autorità di governo, che si manifesta anche con parole, che qui sembrano mancare, per rassegnazione o indifferenza. Mancano qui manifestazioni impegnative di solidarietà per i singoli insegnanti, ma anche complessivamente per la categoria, cui pure, più che ad altre, la società e la Repubblica dovrebbero tenere.

Il rispetto per l’insegnante è indispensabile. Esso si fonda sulla sua capacità professionale, fatta di conoscenza della materia che insegna e di aggiornati metodi didattici, ma anche sull’autorevolezza che discende dalla consapevolezza del ruolo non paritario, che distingue chi insegna da chi deve imparare. Non è irrilevante nell’avvilimento della funzione, ma è anzi segno di mancanza di apprezzamento, il penoso trattamento economico degli insegnanti di tutti i livelli. In una società tanto attenta al denaro, lo stipendio è un’importante indicazione del valore che si assegna alla persona che lo riceve. E non è certo segno di attenzione a questo importante aspetto l’occasionale regalia dispensata da questo o quel governo.

Dovrebbero essere oggetto di attenzione e di proposte non solo lo specifico problema della mancanza di rispetto o addirittura della violenza contro gli insegnanti, patologia grave di una generale situazione dell’istruzione, ma anche quello della formazione, selezione e valorizzazione della preparazione e aggiornamento professionale dei docenti. Da questo evidentemente dipende quella che vogliamo sia una buona scuola.

Una scuola di alta qualità è interesse della nostra società. La cultura dei giovani che escono dalla scuola condiziona la vitalità e civiltà della società tutta e il suo carattere democratico. Come difendere le istituzioni democratiche dalla crescente dipendenza da valori effimeri e irresistibili emozioni o dalla fascinazione di impossibili promesse diffuse da pifferai magici cui si accodano crescenti colonne della popolazione? Come, se non con la scuola, far crescere la capacità critica, l’autonomia di pensiero che fanno di un individuo un cittadino, rendendolo capace di partecipare effettivamente alla vita sociale del Paese? In gioco non c’è solo un efficace «ascensore sociale» che renda dinamica una società rigida come la nostra, non ci sono solo questioni che riguardano le capacità degli studenti a partecipare alla competizione per il posto di lavoro. In gioco è la stessa precondizione della vita democratica della società italiana.

Ma si tratta di questioni che richiedono visione culturale e politica di ampio respiro e di lunga durata. Non di questo, però, si occupano i partiti che discutono del nostro prossimo governo. Se non ai vincitori delle elezioni, almeno ai perdenti che dicono volersi rifondare si potrebbe chiedere di pensare a una visione della società di domani e a un programma per la scuola che la prepara.

Licenza Creative Commons
Alcuni diritti riservati.

Da - http://www.lastampa.it/2018/04/08/cultura/opinioni/editoriali/rispettare-i-prof-aiuta-a-costruire-un-paese-migliore-KGzhSDW9EBvgHVB5dHCefO/pagina.html
Registrato
Pagine: 1 2 [3]
  Stampa  
 
Vai a:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2015, Simple Machines XHTML 1.0 valido! CSS valido!