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Autore Discussione: Patrimonio e società: un tempo, i genitori lasciavano qualcosa ai figli  (Letto 2166 volte)
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« inserito:: Gennaio 18, 2022, 08:01:25 pm »

CATEGORIA: TASCHE VOSTRE

Patrimonio e società: un tempo, i genitori lasciavano qualcosa ai figli

 scritto da Francesco Mercadante il 31 dicembre 2021

TASCHE VOSTRE

È risaputo: nella buona tradizione delle famiglie italiane, madre e padre svolgono un compito filogenetico, quasi eseguissero delle istruzioni inscritte nel proprio DNA: lavorano per una vita nel tentativo di accumulare beni da lasciare ai propri figli. Certo, il presente, semplicemente indicativo o elegantemente narrativo, comincia a essere fuorviante, in considerazione del fatto che le nuove generazioni, molto probabilmente, a causa delle congiunture macroeconomiche non proprio favorevoli dell’ultimo ventennio, saranno costrette a rinunciare silenziosamente a questo costume.

Di fatto, oggi, leggendo i report della Banca d’Italia, scopriamo che la ricchezza espressa dalle famiglie italiane è superiore ai quattromila miliardi di euro, cifra, questa, che possiamo giudicare spaventosa, se la commisuriamo ai dati sull’occupazione e, soprattutto, a quelli sulla povertà. Cinque milioni di italiani, infatti, non riescono a consumare dei pasti regolari ogni giorno. In sostanza, il problema, com’è noto, è dato dalla concentrazione del ‘capitale’ nelle mani di pochi. In parole povere, il 20% della popolazione possiede pure ciò che gli altri non hanno: la media del valore del loro patrimonio oscilla da cinquecento a ottocentomila euro.

Ci si rende conto facilmente che, rebus sic stantibus, i numeri non sono sufficienti a garantire continuità di passaggio dei beni, mobili o immobili, dai genitori ai figli. Va da sé che per i ricchi si debba concepire una diversa sociologia. Il dilemma si amplia e si fa spinosa materia della lingua e della morale, nel momento in cui ci proponiamo di studiare l’etimo di patrimonio, cioè di quell’insieme di beni, mobili e immobili, come si è detto, che ha per lo meno due caratteristiche originarie: la successione ereditaria e la durata. Quest’ultima caratteristica è d’immediata fruizione, giacché si comprende che l’accumulazione si muta presto in condizione di agiatezza. La prima, invece, potrebbe trarre in inganno.

Si potrebbe pensare, infatti, che la successione sia l’unica opportunità per ‘guadagnarsi’ il patrimonio. Non è così, soprattutto nel mondo contemporaneo. Ferdinand de Saussure, nel Corso di linguistica generale (1916), scrive che i segni generano delle immagini acustiche. Ebbene? Nel caso in specie, scrivere o pronunciare il sostantivo patrimonio dovrebbe richiamare alla nostra mente la figura del pătĕr (padre), non già del padre inteso nella propria natura biologica, indicato piuttosto da părens e gĕnĭtŏr, bensì del padre quale pater familias, dominus. Si tratta pertanto di un evidente valore sociale. All’interno della famiglia tradizionale romana, al padre era riservato il compito, un vero e proprio dovere, di mantenere i figli e ciò poteva avvenire solo attraverso i beni che egli riusciva a mettere da parte per loro, beni che, alla sua morte, passavano in eredità ai figli.

Plebem et infimam multitudinem, quae P. Clodio duce fortunis uestris imminebat, eam quo tutior esset uestra uita suam se fecisse commemorat, ut non modo uirtute flecteret sed etiam tribus suis patrimoniis deleniret [Quanto alla plebe e alla massa della più bassa condizione, che sotto la guida di P. Clodio, minacciava i vostri patrimoni, egli ricorda che, per rendere più sicura la vostra vita, è riuscito non solo a dominarla con la sua energia, ma pure a rabbonirla con il sacrificio di tre patrimoni (CICERONE, Pro Milone, 35, 95, trad. nostra, in Le orazioni, vol. III, a cura di G. Bellardi, 1975, UTET, Torino,  pp. 1100-1101)].

Alcuni filologi, nel ricostruire la semantica di patrimonio, opera proprio in questa dimensione di conciliazione dialettica tra padre e dovere. Patrimonio deriverebbe, quindi, da pătĕr e mūnŭs (obbligo, dovere, compito, incarico). Occorre ricordare, a questo punto, che, per converso, l’istituzione del matrimonio è letteralmente compito o dovere della madre, dato che ella è deputata a mettere al mondo e crescere figli, dando così continuità alla famiglia: nella tradizione linguistica e con buona pace di chi potrebbe vedere pure nella filologia una sorta di ‘maschilismo’. Abbiamo usato il condizionale “deriverebbe” perché non tutti gli studiosi sono d’accordo. Nocentini e Parenti (2010), per esempio, non fanno alcun riferimento a mūnŭs e indicano il latino pătrĭmōnĭum, attraverso l’aggettivo pătrimus (che ha il padre vivo), come antecedente lessicale. Devoto (1970), invece, fa una proposta leggermente diversa: a pătĕr bisogna aggiungere il suffisso -monium, derivante da aggettivi in -mon, a propria volta deverbali: ad esempio, ălĭmōnĭum <*alimon, alimento < ălĕre, nutrire). Non andiamo oltre in fatto di pareri perché, in questa sede, non possiamo comporre una collazione né, tanto meno, un’antologia di riferimento. Era necessario sicuramente avvertire il lettore delle difformità negli studi di pertinenza.

La semantica del ruolo sociale di chi trasferisce i beni e si occupa della tutela economica dei figli, in realtà, è più importante di quanto, di primo acchito, si possa immaginare. Il possessore, infatti, assomma in sé anche e, soprattutto, dei valori religiosi. Il lettore non farà fatica a riconoscere che il massimo tutore del bene, nella plurisecolare e neotestamentaria cultura cristiana, è il Padre che è nei Cieli [“(…) Perché siate figli del Padre vostro celeste” (Mt 5, 45)]. Non a caso, leggendo Ernout e Meillet (2001), ne rileviamo la genesi indoeuropea. Gli ‘antichi’, ovverosia coloro da cui discendono le generazioni, sono indicati come patres. Così, pater s’impiega anche come termine di rispetto, parlando di uomini e dei: Iuppiter, pater omnipotens et similia. Sant’Agostino, nelle proprie opere, ci rende delle testimonianze preziose con delle sfumature di significato che, commisurate alle aspettative, appaiono un po’ desuete.

Quem enim diligit, Dominus corripit: flagellat autem omnem filium quem recipit.  Quid sibi ergo plaudit iniquus, quia flagellum sibi de illo fecit Pater meus? Illum assumit ad ministerium, me erudit ad patrimonium. Nec attendere debemus quantum permittat iniustis, sed quantum servet iustis [Colui che ama, il Signore corregge; e flagella ogni figlio che accoglie. Che cosa quindi applaude a sé stesso l’ingiusto, poiché di lui il Padre mio ha fatto un flagello per sé stesso? Assume quello a servitù, me prepara all’eredità. Non dobbiamo badare a quanto (il Signore) permetta agli ingiusti, ma a quanto riservi ai giusti (S. AGOSTINO, Enarrationes in Psalmos, 36, sermo 2, 4, 1861, in Sancti Aurelii Augustini, Opera omnia, tomus quartus, Pars prior, Patrologiae cursus completus Series latina, a cura di J. P. Migne, 1861, vol. 36, J. P. Migne, Parigi, Col. 366)].

Patrimonio, però, come sappiamo, non appartiene soltanto alla persona fisica; esso è anzi termine centrale e decisivo nella vita delle persone giuridiche, cioè delle società. Anche se questo contributo non è basato su approfondimenti strettamente ‘finanziari’, vale la pena di ricordare il concetto di patrimonio netto, che si compone del capitale sociale, delle riserve e dell’utile dell’esercizio di competenza, se è presente. Lo facciamo perché questi tre elementi di bilancio ci aiutano a chiarire meglio un altro concetto, di cui abbiamo parlato in apertura: la durata. La stabilità di un’impresa, nella maggior parte dei casi, dev’essere valutata proprio attraverso la sua capacità di continuità patrimoniale, senza la quale, per esempio, l’azienda non risulterebbe ‘affidabile’ neppure per le banche e, nel medio-lungo termine, potrebbe non accedere al credito e avere problemi di flussi di cassa.

In un’altra accezione, patrimonio diventa il fondamento di alcuni legami giuridici; il che ci induce a indagare su iūs (diritto, legge). Infatti, un concetto che spesso si trascura nell’ambito della parlata collettiva è proprio quello che si ritrova nel diritto e secondo il quale il patrimonio è un rapporto economico tra le parti. Ne intravediamo pertanto una certa dinamicità, a dispetto della staticità con cui di solito lo interpretiamo: dinamicità e staticità, per certi aspetti, sono speculari; il parlante tende a inscrivere il patrimonio nell’area di significazione di un corpus monetario o, talora, immobiliare, non ammettendo facilmente l’esistenza di variabili e variazioni. In effetti, non è molto semplice averne visione dialettica feconda. Il linguaggio della giurisprudenza, però, in questo senso, è assai chiaro e netto, tanto che Battaglia, nel GDLI (1961-2002), scrive: “Insieme  di  rapporti  giuridici  di  contenuto  economico,  attivi  e  passivi  (beni,  crediti  e debiti),  facenti  capo  a  un  determinato  soggetto, sia  esso  una  persona  fisica  (patrimonio  individuale  o personale) o  una  persona  giuridica  privata  o  pubblica (patrimonio  sociale):  ed  è  attivo o  passivo  a  seconda  che  in  esso  prevalgano  i beni e i crediti o, invece, i debiti”.

Si iudicium est triginta homines populi Romani leuissimos ac nequissimos nummulis acceptis ius ac fas omne delere [Se è stato un processo, questo, in cui trenta uomini tra i più alieni da scrupoli e disonesti della popolazione romana, dopo avere intascato i quattrinelli sottobanco, cancellano ogni forma di diritto umano e divino (CICERONE, Epistole ad Attico, I, 16, 6, trad. nostra, a cura di C. Di Spigno, vol. I, 1998, UTET, Torino, pp. 120-121)].

L’aggettivo che ormai più volte abbiamo usato, giuridico (-i), è attestato molto chiaramente dai filologi, secondo i quali esso è un denominale: il latino iūrĭdĭcus (giuridico, relativo alla giustizia, ai tribunali, aggettivo della prima classe), proviene da iūs (diritto), che, in origine, rappresentava una formula sacrale, e dĭco (dico, annuncio, consacro, indico). Il valore religioso antico traspare ancora nelle espressioni iustae nuptiae, iusta funera, iusta auspicia e nell’iniziale opposizione di iure a vitio. Per Cicerone, la conoscenza dello ius è un obbligo del pontifex, a riprova dell’accezione religiosa appena descritta): “Saepe, inquit Publi filius, ex patre audiui, pontificem bonum neminem esse, nisi qui ius civile cognosset” [Spesso”, dice il figlio di Publio “Ho sentito da mio padre che nessuno è un buon pontefice, se non colui che conosce il diritto civile” (CICERONE, De legibus, L. II, 19, 47, trad. nostra, in Opere politiche e filosofiche, vol. I, a cura di L. Ferrero e N. Zorzetti, 1974, UTET, Torino, p. 510)].

Alcuni studiosi ritengono che derivi dal greco δέον (dèon, bisogno, il giusto), participio sostantivato di δεῖ (dei, bisogna, si deve). Seguendo inoltre la linea indoeuropeo-vedica, acquisiamo una duplice valenza di significato: prosperità e purificazione. Il termine, infatti, secondo Benveniste (1969), è legato ad ambedue le valenze dell’indoeuropeo *yaus, che si esplica, rispettivamente in iustus, ciò che ha a che fare con un’azione giusta, corretta, religiosamente perfetta, e in ius dicere, che rimanda alla formula, al detto, a ciò cui bisogna attenersi. Nello ius latino, si ha il trionfo della parola sull’azione, parola che diventa il fondamento del diritto romano, come testimoniano, oltre a ius dicere, anche i termini iudex, iudicare, iudicium, iurisdictio e iuridicus, in cui s’individua agevolmente la radice di dicere (dire), *deik. È opportuno, di conseguenza, fare un ulteriore approfondimento circa la famiglia linguistica d’origine, cioè sull’indoeuropeo, poiché la radice *deik, che significa mostrare, si ritrova anche nel greco δείκνυμι (dèiknymi, mostro). Dunque, in funzione di ciò che è giuridico, noi mostriamo qualcosa che ha un fondamento e può essere condiviso dalla collettività cui apparteniamo, cioè dalla società in cui viviamo e operiamo. A completamento del quadro semantico, infatti, scegliamo di esaminare proprio sŏcĭĕtās.

Non si deve pensare che la semplicità lessicale di “società” corrisponda a una semplicità di contenuti: nello scrivere dell’ipotesi di conflitto ermeneutico tra forma lessicale e contenuto, per così dire, ci appropriamo di una riflessione fatta – proprio su persona e società – da Pietro Pellegrino, il magistrato trapanese autore di Società, uomo ed educazione nell’età contemporanea (2021, Armando). La complessità non è affatto di natura morfologica né si fa fatica a risalire al morfema radicale. D’altronde, sfogliando le pagine di un comune vocabolario, è agevole farsi l’idea di insieme di persone accomunate da principi e vincoli; la qualcosa si traduce, il più delle volte, nella suddetta superficialità.

Se, invece, riesaminiamo il sostantivo latino sŏcĭĕtās e, in particolare, documentiamo che si tratta di un termine deaggettivale, proveniente cioè dall’aggettivo sŏcĭus [socia, socium (compagno, alleato)], ci rendiamo conto che il membro di una società è, anzitutto, colui che agisce in condivisione con qualcuno, che va insieme, non solo, come si è soliti pensare, colui che, essendo soggetto a delle regole, diventa, giocoforza, elemento d’una qualche aggregazione di uomini. Dovrebbe essere immediatamente chiaro, qui, il concetto della volontà di adesione a un progetto ‘sociale’.

Paelignae dicar gloria gentis ego, / quam sua libertas ad honesta coëgerat arma, / cum timuit socias anxia Roma manus [Io sarò detto la gloria del popolo peligno / che la libertà aveva spinto a una guerra legittima, / quando l’inquieta Roma temeva l’esercito dei confederati (OVIDIO, Amores, L. III, 16, 8-10, a cura di A. Della Casa, 1982, Fabbri, Torino, pp. 202-203)].

Per il linguaggio dell’economia, questa è un’acquisizione importante. Finora, infatti, abbiamo parlato di patrimonio e dei legami giuridici in esso connaturati. Abbiamo dimostrato, nello stesso tempo, che il primo tra i legami è quello della famiglia ‘arcaica’, in cui il pater aveva precisi e incontrovertibili doveri (compiti) di trasmissione dei beni e, così facendo, abbiamo attestato che il nucleo originario del capitale è costituito da una sorta di alleanza filogenetica. Va detto che, nell’antica Roma, il patrimonium comprendeva non solo il possesso, da parte del pater familias, il più anziano dei maschi in vita, dei beni materiali derivati dal lavoro e dalla dote della moglie, ma anche il diritto di proprietà della stessa famiglia, di cui facevano parte la moglie, i figli, le spose e gli sposi dei figli e gli stessi servi.

Questo rapporto di proprietà, nei tempi più antichi della storia romana, com’è testimoniato dal testo delle Leggi delle 12 tavole (V sec. a C.), implicava una serie di diritti sulle persone di casa che oggi, naturalmente, farebbero rabbrividire e che, comunque, nel tempo, andarono sempre più attenuandosi o perdendosi del tutto: per esempio, nel caso dei figli, si andava dal diritto di esporli alla nascita (ius exponendi) al diritto di ritenere propri i beni procurati da quelli (longa manus), al diritto di batterli, venderli e, nei casi più gravi, finanche di ucciderli. In pratica, di là dai rapporti affettivi, che oggi troviamo assolutamente naturali, il padre vedeva nei figli, esattamente come nel caso degli schiavi, una fonte di forza-lavoro.

A ogni modo, tali scoperte ci hanno condotti fino all’esame del ruolo del sŏcĭus a fondamento della società, che nella parte iniziale di questo lavoro s’è intravista come figura giuridica destinataria di beni mobili e immobili. Se il figlio era semplicemente un erede, godendo del ‘diritto di sangue’, il socio, come si è detto, è un compagno, un alleato. In altri termini, se rispettassimo la storia delle parole, il mondo dell’economia e della finanza ne uscirebbe rieducato e, forse, purificato.

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francescomercadante.it

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Da - https://www.econopoly.ilsole24ore.com/2021/12/31/patrimonio-genitori-figli/?uuid=96_I42n5FeO
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