Processare Salvini equivale a processare il Governo?
Gli equivoci e gli inganni dietro cui si nascondono i nostri politici.
Con una Postilla
30 gennaio 2019
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Di Roberto Bin
Si è creata una dolosa confusione attorno alla richiesta del tribunale dei ministri di Catania di processare Salvini per il “caso Diciotti” (su cui questo giornale è intervenuto più volte, con articoli di Bailo, Morelli, Bin). Quello che l’interessato, i politici e la “stampa di regime” continua a ripetere è che i giudici pretendono di giudicare della politica del Governo relativa all’immigrazione. Ma questo è semplicemente falso.
Uno dei capisaldi delle democrazie liberali è la distinzione fondamentale tra responsabilità politica e responsabilità giuridica. Le azioni politiche del Governo hanno il loro “giudice” nel Parlamento e nel corpo elettorale: nessun tribunale può avanzare pretese. La responsabilità giuridica – e la responsabilità penale in particolare – è invece personale e riguarda i singoli atti compiuti. Il Governo può piacere per quello che fa in un determinato settore, ma ciò non significa che lo possa fare con ogni mezzo. I mezzi impiegati devono essere legali, perché è la legge che fonda e limita l’esercizio dei poteri pubblici. Questo è il principio di ogni democrazia liberale. Fuori della legge nessuno può collocarsi, anche se lo fa perché così crede di fare il bene della Patria. In casi d’urgenza e di pericolo può essere che sia necessario compiere atti non autorizzati dalla legge: siccome questa è stata nella storia la strada praticata da chi voleva sopprimere le garanzie e le libertà, la Costituzione è attenta e prevedere e strettamente regolamentare l’uso dello strumento previsto per queste evenienze, il decreto-legge (di cui questo Governo sta per altro facendo un uso sconsiderato, emarginando il Parlamento); anche i sindaci, per eventi eccezionali di portata straordinaria, hanno il potere di emanare ordinanze in deroga alle norme vigenti. Ma sono sempre provvedimenti provvisori e limitati, emanati per far fronte a un pericolo imminente e imprevedibile. La presenza di 177 immigrati su una nave militare italiana, attraccata al molo del porto di Catania, rappresentava uno stato di pericolo per la Patria, come dice Salvini?
Prima di prendersela con i giudici bisognerebbe avere la pazienza di leggere il testo dell’ordinanza che il tribunale dei ministri di Catania (sulla particolare formazione dell’organo, che è modellato sull’esigenza di garanzia del politico, rinvio a un articolo precedente). Sono 50 pagine in cui i giudici, estratti a sorte in precedenza, spiegano perché Salvini dovrebbe essere sottoposto a giudizio penale per ciò che ha fatto, non per l’indirizzo politico che lo ispira e che il Governo sostiene. Non sono le scelte politiche in tema di immigrazione a costituire il capo d’accusa, ma una serie di atti specifici compiuti dal ministro nell’esercizio delle sue funzioni. Basta leggere l’ultima pagina, in cui i magistrati chiedono al Senato l’autorizzazione a procedere contro il ministro “in ordine al reato di sequestro di persona aggravato previsto e punito dall’art. 605 c. I, II n. 2 e III del codice penale, per avere nella sua qualità di Ministro dell’Interno, abusando dei suoi poteri, privato della libertà personale 177 migranti di varie nazionalità giunti al Porto di Catania a bordo dell’unità navale di soccorso “U. Diciotti” della Guardia Costiera Italiana alle ore 23,49 del 20 agosto 2018. In particolare, il Sen. Matteo Salvini, nella sua qualità di Ministro, violando le Convenzioni internazionali in materia di soccorso in mare e le correlate norme di attuazione nazionali (Convenzione SAR, Risoluzione MSC 167-78, Direttiva SOP 009/15), non consentendo senza giustificato motivo al competente Dipartimento per le Libertà Civili e per l’Immigrazione – costituente articolazione del Ministero dell’Interno – di esitare tempestivamente la richiesta di POS (place of safety) presentata formalmente da IMRCC (Italian Maritime Rescue Coordination Center) alle ore 22,30 del 17 agosto 2018, bloccava la procedura di sbarco dei migranti, così determinando consapevolmente l’illegittima privazione della libertà personale di questi ultimi, costretti a rimanere in condizioni psico-fisiche critiche a bordo della nave “U. Diciotti” ormeggiata nel Porto di Catania dalle ore 23,49 del 20 agosto e fino alla tarda serata del 25 agosto, momento in cui veniva autorizzato lo sbarco. Fatto aggravato dall’essere stato commesso da un Pubblico Ufficiale e con abuso dei poteri inerenti alle funzioni esercitate, nonché per essere stato commesso anche in danno di soggetti minori di età. Fatto commesso in Catania, dal 20 al 25 agosto 2018″.
Sono fondati i capi di accusa formulati dai giudici di Catania? Se il Senato non si opporrà alla richiesta di autorizzazione a procedere, lo stabiliranno i giudici: non i giudici che hanno chiesto l’autorizzazione, ma altri giudici del tribunale di Catania: e Salvini goderà dei tre gradi di giudizio come tutti noi. Così stabilisce la legge cost. 1/1989: massime garanzie contro eventuali persecuzioni del ministro, come si vede. Ma se i capi d’accusa sono fondati o i magistrati di Catania hanno sbagliato a sostenerla lo potremo sapere solo se il Santo concederà l’autorizzazione e i processi si potranno svolgere con tutte le garanzie di difesa e di pubblicità che sono previste.
Che gli alleati di Governo diano la loro solidarietà al ministro sotto accusa è più che comprensibile: ma che la solidarietà venga confusa con l’accusa rivolta ai magistrati di voler intromettersi nell’indirizzo politico del Governo e di voler far mutare l’atteggiamento del ministro nei confronti dell’immigrazione è una falsità piuttosto grave.
Postilla. Dopo aver scritto questo articolo, ho sentito alla radio un esponente della Lega e del Governo, Gian Marco Centinaio, sostenere questa fantastica idea (che per altro viene condivisa da diversi esponenti della maggioranza): che Salvini non può essere ritenuto penalmente responsabile per il caso Diciotti, in quanto lui ha agito per l’interesse dello Stato e non per interesse personale; per di più in attuazione del “contratto di governo”. Per cui, secondo questa visione, se per raggiungere un obiettivo politico, magari previsto dal contratto di governo – mettiamo, per bloccare la TAV – un ministro ordinasse un omicidio, non sarebbe perseguibile penalmente. Era esattamente quello che sosteneva Mussolini davanti all’omicidio di Matteotti.
Da -
http://www.lacostituzione.info/index.php/2019/01/30/processare-salvini-equivale-a-processare-il-governo-gli-equivoci-e-gli-inganni-dietro-cui-si-nascondono-i-nostri-politici/?fbclid=IwAR1XlvDSmoZL1RjFbL_-DSIO4JbG0759ZhA7WZE2N2gPxkxL9UJ5l2Q4YGY