Costituzione della Repubblica italiana
Art. 21
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.
Il tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali
di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denuncia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro si intende revocato e privo d'ogni effetto.
La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.
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La libertà di manifestare liberamente il proprio pensiero, connotato fondamentale di ogni sistema democratico, va qui intesa in riferimento sia alla libertà di esprimere le proprie opinioni (pluralismo ideologico) sia alla libertà di informazione (cioè di informare e di essere informati). Perciò viene preso in considerazione non soltanto l'uso della parola e dello scritto, ma anche “ogni altro mezzo di diffusione” (quindi la radio, la televisione, il cinema, le riproduzioni audiovisive, Internet…). Tuttavia, l'articolo detta norme specifiche solo sulla stampa e mira, in sostanza, ad eliminare i controlli di tipo poliziesco (autorizzazioni, censure…) introdotti dal fascismo. Ciò spiega anche la particolare attenzione rivolta alla problematica relativa ai casi di sequestro.
Di speciale interesse è il penultimo comma, il cui dettato è in funzione della trasparenza dei mezzi di finanziamento della stampa periodica; si tratta di una norma tesa a salvaguardare il diritto del cittadino-lettore di conoscere quali interessi (economici, politici o di qualsiasi altra natura) sostengono il giornale che egli acquista, posto che gli assetti proprietari delle testate giornalistiche influiscono, com'è ovvio, sugli orientamenti che le stesse assumono. La norma tende altresì ad impedire eventuali finanziamenti occulti con finalità illecite. In questo medesimo ambito normativo si collocano le disposizioni legislative tendenti ad evitare la concentrazione delle testate giornalistiche e a regolamentare la diffusione delle emittenti radio e televisive, nel senso di impedire che l'informazione venga controllata da poche centrali, garantendo viceversa, in condizioni paritarie e di trasparenza, spazio, libertà e autonomia ai soggetti che fanno informazione, sì da realizzare il necessario pluralismo nel sistema dei mezzi di comunicazione.
Va detto che una disciplina compiuta dell'editoria è intervenuta solo nel 1981, con l'istituzione dell'autorità garante, cui spetta il potere di dichiarare nulle le cessioni di testate giornalistiche qualora determinino una posizione dominante nel mercato editoriale.
Inoltre, per quanto riguarda il settore delle comunicazioni radio-televisive, soltanto con la Legge n. 249 del 1997 è stata istituita l'Autorità per le garanzie delle comunicazioni con il preciso compito di vigilare sul rispetto del divieto di posizioni dominanti, considerate di per sé ostacoli al pieno realizzarsi del pluralismo dell'informazione.
Da -
https://www.comune.bologna.it/iperbole/coscost/Costituzione/commenti_articoli/art_21.pdf