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Autore Discussione: Pensioni di anzianità, cumulo: redditi all'appello  (Letto 2271 volte)
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« inserito:: Settembre 22, 2008, 10:27:09 pm »

Pensioni di anzianità, cumulo: redditi all'appello


di Temistocle Bussino
 

 
I pensionati si apprestano a risparmiare lo scotto retributivo che grava sugli eventuali compensi da lavoro: dal 1° gennaio 2009 viene infatti abolito il divieto di cumulo tra redditi da pensione e da lavoro. Ciò significa che un pensionato di anzianità privo dei requisiti necessari, e che arrotonda il proprio reddito con un'attività lavorativa, si libererà di ogni trattenuta.

La questione ha avuto, finalmente, completa risoluzione dal Dl n. 112/2008 convertito nella legge n. 133/2008. L'interesse è elevato: non sono affatto rari i casi in cui l'azienda decide di proseguire il rapporto di lavoro con un proprio ex dipendente. Questa facilitazione dovrebbe ridurre i rischi di attività «in nero» talvolta non denunciate dagli interessati proprio per il timore di vedersi ridurre il trattamento pensionistico. Di solito i rapporti di lavoro instaurati sono soprattutto relativi a collaborazioni a progetto oppure di lavoro autonomo occasionale.

Prima di esaminare le novità 2009, è importante soffermarsi sulla scadenza di martedì prossimo, 30 settembre. Infatti, per coloro che l'anno scorso hanno svolto attività lavorativa vige ancora l'obbligo di dichiarare all'Inps i redditi percepiti da lavoro autonomo utilizzando il modello 503 riprodotti a fianco (si veda il facsimile di compilazione).

Infatti, i titolari di pensione con decorrenza compresa entro l'anno 2007, soggetti al divieto di cumulo parziale della pensione con i redditi da lavoro autonomo sono tenuti a dichiarare entro il 30 settembre – data di scadenza della dichiarazione dei redditi dell'anno 2007 – i redditi da lavoro autonomo conseguiti l'anno scorso. L'obbligo vale anche per coloro che svolgono attività nel corrente anno, in quanto sono tenuti a comunicare il reddito che prevedono di conseguire nel corso del 2008.

Dall'anno prossimo invece, saranno cumulabili, in maniera piena e totale, con i redditi da lavoro autonomo e dipendente, le pensioni di anzianità. Un beneficio esteso anche alle pensioni dirette conseguite nel regime contributivo in via anticipata rispetto ai 65 anni per gli uomini e ai 60 anni per le donne, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria ed in particolare della gestione dei lavoratori parasubordinati.

Inoltre, sono cumulabili alle pensioni liquidate interamente con il sistema contributivo i redditi da lavoro autonomo e dipendente e le pensioni di vecchiaia liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni. Infine, sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni di vecchiaia liquidate a soggetti con età pari o superiore a 65 anni, per gli uomini, e 60 anni, per le donne.

Le novità, tuttavia, non toccano gli assegni di invalidità che continueranno a essere oggetto di riduzioni. È da evidenziare che gli ulteriori contributi previdenziali versati dai pensionati consentono di poter ottenere una nuova pensione, nel caso in cui si maturano anni sufficienti a ottenere un ulteriore trattamento pensionistico oltre a quella principale. Nella realtà, tuttavia, le prestazioni che generalmente si conseguono sono la pensione supplementare o il supplemento di pensione.

Quali sono le regole attuali che consentono ai pensionati di ottenere la totale cumulabilità della pensione con i redditi da lavoro autonomo o dipendente?
Ecco i requisiti richiesti:

a)la pensione è liquidata sulla base di un'anzianità contributiva di almeno 40 anni;

b)maturazione di almeno 58 anni di età e 37 anni di contribuzione;

c)aver compiuto l'età richiesta per il pensionamento di vecchiaia (60 anni per le donne, 65 per gli uomini).

Per le pensioni di anzianità liquidate senza i suddetti requisiti si prevede la trattenuta totale – se l'attività è quella da dipendente – oppure una riduzione del 30% per la quota eccedente il minimo se l'attività è da lavoro autonomo. La riduzione, tuttavia, non può in ogni caso superare il valore pari al 30% del reddito da lavoro autonomo svolto.

 
da ilsole24ore.com
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