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Autore Discussione: Per una maggiore laicità dello Stato...  (Letto 2437 volte)
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« inserito:: Agosto 13, 2009, 04:12:29 pm »

Bocciate le ordinanze dell'ex ministro Fioroni: «Violano il pluralismo»

Porta chiusa ai professori di religione

Il Tar : «No agli scrutini e ai crediti»

I docenti non possono partecipare "a pieno titolo" agli scrutini e la loro materia non può avere effetti sul credito


ROMA - Frequentare l'ora di religione non può portare crediti aggiuntivi agli studenti che si presentano agli esami di maturità e, in ogni caso, gli insegnanti di religione non possono partecipare a pieno titolo agli scrutini. Lo ha stabilito il Tar del Lazio accogliendo, con la sentenza n. 7076 i ricorsi presentati a partire dal 2007 da alcuni studenti, supportati da diverse associazioni laiche e confessioni religiose non cattoliche, che chiedevano l’annullamento delle ordinanze ministeriali firmate da Giuseppe Fioroni e adottate durante gli esami di Stato del 2007 e 2008.

«VIOLATO IL PRINCIPIO DI PLURALISMO» - La bocciatura delle ordinanze firmate dall'ex ministro è stata spiegata dal Tar attraverso motivazioni che si soffermano su concetti di principio, senza entrare nel merito della questione. «In una società democratica - affermano i giudici - certamente può essere considerata una violazione del principio del pluralismo il collegamento dell’insegnamento della religione con consistenti vantaggi sul piano del profitto scolastico e quindi con un’implicita promessa di vantaggi didattici, professionali ed in definitiva materiali». Ne consegue che l’inclusione della religione nella "rosa" delle materie da cui scaturiscono i giudizi degli allievi è ritenuta illegittima: secondo il Tar questa interpretazione, data dal ministero dell’Istruzione, «appare aver generato una violazione dei diritti di libertà religiosa e della libera espressione del pensiero; nonché di libera determinazione degli studenti relativamente all’insegnamento della religione cattolica».

REAZIONI - «Rispetto, com'è ovvio, la sentenza. Ho tuttavia dato attuazione a un quadro legislativo e a una normativa precedente e vigente» si è difeso Giuseppe Fioroni, che da ministro della Pubblica Istruzione nel 2007 e nel 2008 firmò le ordinanze sugli esami di Stato rigettate dal Tar. Per Fabrizio Cicchitto «quella del Tar è una sentenza discutibile. La materia andrebbe approfondita con serenità», ha detto il presidente dei deputati del Pdl. «La sentenza ci sembra il minimo sindacale, ma è triste vedere che la politica ha bisogno del Tar per decidere su queste cose» ha affermato il radicale Maurizio Turco. Paola Binetti (Pd) ha difeso invece la presenza dei prof agli scrutini.

Esultano i Valdesi : «La decisione del Tar rappresenta un passo in avanti verso una scuola più giusta, senza differenze o privilegi, e verso una maggiore laicità dello Stato» ha detto la moderatrice della Tavola Valdese, Maria Bonafede,

LE RICHIESTE - Con la sentenza n. 7076 il tar del Lazio accoglie in pieno le richieste formulate dalle diverse associazioni coordinate dalla Consulta romana per la Laicità delle istituzioni e dall’associazione «Per la Scuola della Repubblica», che ora giudicano la sentenza del Tar «illuminante». Alle associazioni il i giudici hanno riconosciuto la richiesta di salvaguardia dei valori di carattere morale, spirituale e/o confessionale che «sono tutelati - secondo il Tar - direttamente dalla Costituzione e che quindi come tali non possono restare estranei all’alveo della tutela del giudice amministrativo».

LA SENTENZA - Nella sentenza, emessa il 18 luglio e resa nota in questi giorni, i giudici fanno menzione anche del principio della laicità dello Stato, enunciato dalla Corte Costituzionale (sentenza n.203/89), ritenuto garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà religiosa, in regime di pluralismo confessionale e culturale: «Sul piano giuridico, un insegnamento di carattere etico e religioso, strettamente attinente alla fede individuale, non può assolutamente - sottolinea il Tar- essere oggetto di una valutazione sul piano del profitto scolastico». Partendo da questo concetto di fondo lo stesso metro va adottato per i crediti formativi utilizzati dai commissari della maturità, derivanti da esperienze extra-curriculari svolte nell’ultimo triennio delle superiori e che hanno incidenza diretta nella formazione del punteggio finale (fino a 25 punti). Per i giudici del tribunale del Lazio «l’attribuzione di un credito formativo ad una scelta di carattere religioso degli studenti e dei loro genitori, quale quella di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, dà luogo ad una precisa forma di discriminazione, dato che lo Stato Italiano non assicura identicamente la possibilità per tutti i cittadini di conseguire un credito formativo nelle proprie confessioni ovvero per chi dichiara di non professare alcuna religione in Etica Morale Pubblica». Quindi, ha precisato ancora la sentenza, «lo Stato, dopo aver sancito il postulato costituzionale dell’assoluta, inviolabile libertà di coscienza nelle questioni religiose, di professione e di pratica di qualsiasi culto "noto", non può conferire ad una determinata confessione una posizione "dominante"».


12 agosto 2009
da corriere.it
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