Titolo: Multe per eccesso di velocità, +21,5% (si, ma quali velocità e dove??) Inserito da: Admin - Luglio 15, 2007, 12:37:00 pm Oltre 565 mila nei primi sei mesi dell'anno
Multe per eccesso di velocità, +21,5% In autostrada sono aumentate solo del 10%, di più del 34% invece sulla rete ordinaria. Gare di velocità in strada: +81,8% Nei primi 6 mesi del 2007, secondo i dati della Polizia stradale, le sanzioni contestate per superamento dei limiti di velocità e accertate con i misuratori di velocità, hanno toccato quota 565.376, con un aumento del 21,5 per cento rispetto alle 465.124 dello stesso periodo del 2006. Merito dei nuovi sistemi Tutor installati nella rete autostradale? No, perché sulla rete autostradale le sanzioni per superamento dei limiti sono aumentate sì, ma meno che nella rete ordinaria. L'incremento delle sanzioni per i conducenti del piede pesante è stato del 10,3% sulla rete delle arterie a pagamento, mentre sulle rimanenti strade le sanzioni per l'art.142 Codice della strada (Cds) sono cresciute ben del 34,4 per cento. Insomma, gli italiani continuano a violare il Cds per quel che riguarda la velocità, non curandosi delle sanzioni sempre più certe vista l'elettronica impiegata dai comandi della Polstrada. Ma è un altro l'aspetto dell’incremento del numero delle sanzioni per la velocità che crea sorpresa e preoccupazione. Sono aumentate sensibilmente le violazioni per le gare in velocità su strada (art. 9 bis e ter): +81,8%, passate da 110 del 2006 a 200 del primo semestre 2007. In questo caso l'aumento è molto più significativo proprio per le sanzioni rilevate dalla Polstrada nella rete autostradale: +270 per cento (erano 27 lo scorso anno sono diventate 100 nel 2007) e +20,5% sulla rete ordinaria. La velocità tira ancora molto, troppo. I gravissimi incidenti degli ultimi fine settimana, dei giorni scorsi e di queste ultime ore dimostrano - secondo l'Asaps (Associazione sostenitori e amici della Polizia stradale) - che insieme all'alcol la velocità è la causa principale degli incidenti. Quanto meno della gravità delle conseguenze che sono sotto gli occhi di tutti. Velocità e alcol sono da perseguire con la massima intransigenza. Ma anche le competizioni, per lo più improvvisate, ingaggiate su tutti i tpi di strada, nonostante le durissime sanzioni previste. Ma vediamo cosa prevede l’Articolo 9 del codice della strada, commi bis e ter. L’art. 9-bis riguarda l’organizzazione di competizioni non autorizzate in velocità con veicoli a motore e partecipazione alle gare. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza, promuove, dirige o comunque agevola una competizione sportiva in velocità con veicoli a motore senza esserne autorizzato ai sensi dell'articolo 9 è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 25 mila a 100 mila euro. La stessa pena si applica a chiunque prende parte alla competizione non autorizzata. Se dallo svolgimento della competizione deriva, comunque, la morte di una o più persone, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni; se ne deriva una lesione personale la pena è della reclusione da tre a sei anni. Chiunque effettua scommesse sulle gare di cui al comma 1 è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno e con la multa da 5 mila a 25 mila euro. Nei confronti di coloro che hanno preso parte alla competizione, all'accertamento del reato consegue la sospensione della patente da uno a tre anni. Mentre la patente è sempre revocata se dallo svolgimento della competizione sono derivate lesioni personali gravi o gravissime o la morte di una o più persone. Con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca dei veicoli dei partecipanti, salvo che appartengano a persona estranea al reato, e che questa non li abbia affidati a questo scopo. L’art. 9-ter riguarda il divieto di gareggiare in velocità con veicoli a motore fuori dei casi previsti dall'articolo 9-bis, in sostanza colpisce chi, su una strada o un’autostrada ingaggia una corsa, nel traffico, con qualche altro automobilista. Chiunque gareggia in velocità con veicoli a motore è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa da 5 mila a 20 mila euro. 2. Se dallo svolgimento della competizione deriva, comunque, la morte di una o più persone, si applica la pena della reclusione da sei a dieci anni; se ne deriva una lesione personale la pena è della reclusione da due a cinque anni. All'accertamento del reato consegue la sospensione della patente da uno a tre anni. La patente è sempre revocata se dallo svolgimento della competizione sono derivate lesioni personali gravi o gravissime o la morte di una o più persone. Nestore Morosini 14 luglio 2007 da corriere.it |