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Autore Discussione: ALESSANDRO PACE Le due ottime ragioni della Consulta  (Letto 2773 volte)
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« inserito:: Ottobre 10, 2009, 04:28:19 pm »

LA LETTERA

Le due ottime ragioni della Consulta

di ALESSANDRO PACE


Caro direttore,
da più parti, e non solo dal centro-destra, si muovono alla sentenza della Corte costituzionale che ha dichiarato l'incostituzionalità del cosiddetto Lodo Alfano due rilievi critici: il primo, di aver rinnegato ciò che nel 2004 aveva affermato, e cioè che l'"assicurazione del sereno svolgimento delle rilevanti funzioni che ineriscono" alle alte cariche dello Stato costituirebbe "un interesse apprezzabile"; il secondo, di non aver esplicitato che il Lodo Schifani violava l'articolo 138 oltre agli articoli 3 e 24 della Costituzione.

Il primo rilievo è inesatto, perché se è vero che tali parole figurano nel paragrafo 4 della sentenza, è anche vero che esse vanno lette alla luce della frase conclusiva dello stesso paragrafo, che suona così: "Occorre ora accertare e valutare come la norma incida sui principi del processo e sulle posizioni e sui diritti in esso coinvolti". Una frase, quest'ultima, che rende chiaro, al lettore attento, come l'effettiva rilevanza costituzionale di quell'interesse costituisse, per la Corte, non la conclusione di un iter argomentativo, ma un problema (ancora) da valutare alla luce dei principi costituzionali. Ciò che la Corte ha poi fatto nei paragrafi 6, 7 e 8 evidenziando il contrasto della legge Schifani con il "principio della parità di trattamento rispetto alla giurisdizione, il cui esercizio, nel nostro ordinamento, sotto più profili è regolato da precetti costituzionali".

Il secondo rilievo è altrettanto inesatto. È vero che in quella sentenza non si parla dell'articolo 138, ma il riferimento a questa norma, per quanto implicito, è trasparente (almeno per un costituzionalista). Non si può infatti sostenere, nel contempo: a) che la Costituzione sia superiore alle leggi ordinarie; b) che essa sia posta allo stesso livello delle leggi ordinarie che possono modificarla.
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Ne segue che, nel momento stesso in cui la Corte ha annullato il Lodo Schifani alla luce degli articoli 3 e 24 della Costituzione, essa - nel riaffermare la superiorità della nostra Carta fondamentale (che è un "prius logico" di tutte le sentenze della Corte costituzionale dichiarative dell'incostituzionalità di una legge) - ha altresì certificato anche l'insufficienza formale della legge ordinaria come strumento normativo idoneo a modificare le disposizioni costituzionali alla luce delle quali la legge è stata annullata.

Pertanto, qualora, nonostante la sentenza n. 24 del 2004, il governo e il Parlamento avessero voluto - come è appunto avvenuto - riprodurre, pur con taluni (insufficienti) ritocchi, la norma derogatoria del principio costituzionale d'eguaglianza già dichiarata incostituzionale, avrebbero dovuto seguire la procedura dell'articolo 138, essendo già stata accertata l'insufficienza della procedura ordinaria.
In conclusione, è bensì vero che la sentenza non forniva, in positivo, questa indicazione (la Corte non era tenuta a farlo); ma è altrettanto vero che, dato il contenuto decisorio della sentenza, non c'era, per il legislatore, altra via da tentare.

Dico "tentare", perché è assai discutibile che una legge ad personam, come le leggi Schifani e Alfano volute nell'interesse di un solo soggetto, potrebbe superare il vaglio del sindacato di costituzionalità non solo con riferimento all'articolo 3 della Costituzione ma anche (e soprattutto) all'articolo 1 comma 2, secondo il quale "la sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione". Da cui chiaramente deriva che nel nostro ordinamento costituzionale non esistono "sovrani" o "unti del signore" che si pongano al di sopra dei cittadini.


*L'autore è professore di Diritto costituzionale presso l'Università La Sapienza di Roma

© Riproduzione riservata (10 ottobre 2009)
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