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Autore Discussione: Noemi SECCI. La sanità rubata  (Letto 2085 volte)
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« inserito:: Febbraio 22, 2018, 05:42:15 pm »

Lista d’attesa troppo lunga per una visita specialistica: ecco cosa fare

L’AUTORE: Noemi Secci

Per accorciare i tempi di attesa per visite mediche o analisi si può presentare una domanda all’ospedale o alla Asl.

Il paziente, quando la lista d’attesa per una visita specialistica o per degli esami prevede tempi troppo lunghi, può superarli, senza pagare costi aggiuntivi rispetto al ticket, chiedendo di effettuare una visita intramuraria (o intramoenia): si tratta di una prestazione effettuata dal medico specialista come libero professionista all’interno dell’ospedale o dell’ambulatorio Asl, non in uno studio privato. In mancanza, il paziente può recarsi presso una struttura privata e chiedere il rimborso di quanto speso: è quanto previsto dalla legge [1] e da una nota sentenza del Tribunale di Castrovillari [2].

Vediamo, in questa breve guida, che cosa stabilisce la legge in merito ai tempi massimi di attesa per una prestazione medica e che cosa deve fare il paziente per evitare la lista di attesa e ottenere visite ed esami nei tempi giusti senza rimetterci di tasca propria.

Indice
1 Lista d’attesa per la visita specialistica: tempo massimo
2 Come saltare le liste d’attesa
3 Domanda per saltare la lista d’attesa, come si fa
Lista d’attesa per la visita specialistica: tempo massimo
Non molti sanno che la legge (che riportiamo, per esteso, nelle note [1]) fissa dei tempi massimi per le liste d’attesa relative alle visite specialistiche.
 
Il paziente, infatti, non deve attendere più di:
30 giorni, per le visite medico-specialistiche;
60 giorni, per gli accertamenti diagnostici strumentali come la tac, la risonanza magnetica, la gastroscopia, la colonscopia, ecografie, raggi, etc.
Nel momento in cui il paziente effettua la prenotazione, deve essergli comunicata la data della visita o della prestazione medica richiesta, assieme al tempo massimo di attesa per quella prestazione. Se il servizio non comunica alcuna data, riservandosi di comunicarla successivamente, vuol dire che la lista d’attesa è bloccata e che i tempi di attesa per la visita andranno oltre i tempi massimi stabiliti. Questa situazione si verifica molto spesso, con attese che possono superare anche un anno: così, accade che moltissimi cittadini rinuncino alle prestazioni del servizio sanitario nazionale, specie se il problema di salute deve essere risolto con urgenza.

Il paziente, però, anziché rivolgersi ad una struttura privata per visite e analisi, pagando di tasca l’intero costo, può pretendere che la medesima prestazione gli sia fornita in regime intramurario o privatamente, ma senza costi aggiuntivi rispetto al ticket. Ecco come deve fare.
 
Come saltare le liste d’attesa
Per saltare le liste d’attesa, il paziente deve presentare una domanda per ottenere la prestazione medica in regime di attività libero-professionale intramuraria. In pratica, se per la visita o per le analisi i tempi di attesa superano, rispettivamente, 30 e 60 giorni, si può chiedere che la stessa prestazione sia fornita in intramoenia, cioè in attività libero-professionale intramuraria, pagando il solo costo del ticket: il medico, dunque, non dovrà essere pagato a parte, come “privato”, perché i costi sono a carico dell’Asl, come previsto dalla legge.

Il “dirottamento” del paziente all’intramoenia dovrebbe essere fatto automaticamente dalla Asl o dalla struttura ospedaliera, ma purtroppo questo non avviene quasi mai.

Il paziente, dunque, per far valere il diritto alla prestazione intramoenia, deve inviare una domanda al Direttore generale dell’Azienda sanitaria locale o dell’Azienda ospedaliera, in formato cartaceo.

Domanda per saltare la lista d’attesa, come si fa
Ecco che cosa deve contenere la domanda per ottenere la prestazione medica intramuraria senza costi aggiuntivi:
i dati del paziente
la visita specialistica o le analisi prescritte;
la comunicazione, da parte del Cup (centro unico prenotazioni), dell’impossibilità di prenotare la prestazione richiesta prima di una certa data (la data, come già esposto, deve essere superiore a 30 giorni per le visite specialistiche e a 60 per gli accertamenti diagnostici);
bisogna poi indicare che:
la prestazione ha carattere urgente, incompatibile con i tempi di attesa indicati;
il decreto legislativo n. 124/1998, all’articolo 3 comma 10, prescrive che i Direttori Generali disciplinino i tempi massimi intercorrenti tra la richiesta e l’erogazione delle prestazioni;
bisogna poi chiedere:
che la prestazione (visita medica specialistica o esame diagnostico) sia resa in regime di attività libero-professionale intramuraria, con onere a carico del Servizio Sanitario Nazionale (Ssn) ai sensi del citato decreto legislativo n. 124/1998 articolo 3, comma 13;
che venga fornita immediata comunicazione in merito;
infine, bisogna comunicare:
che, in mancanza di prenotazione in regime di attività libero-professionale intramuraria, la prestazione verrà effettuata privatamente, con preavviso di successiva richiesta di rimborso.
In pratica, se la prestazione è urgente ed è incompatibile con i tempi di attesa, il paziente può pretendere che la struttura pubblica garantisca la prestazione intramoenia senza pagare costi aggiuntivi, oltre al ticket: in mancanza, può recarsi dal medico privato e poi chiedere il rimborso all’Asl.
 
Note
[1] Dlgs 124/1998 art. 3 co. 13.

L’articolo 3 del decreto legislativo 129/1998 così stabilisce:

Articolo 3, Comma 10

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni disciplinano i criteri secondo i quali i direttori generali delle aziende unità sanitarie locali ed ospedaliere determinano, entro trenta giorni dall’efficacia della disciplina regionale, il tempo massimo che può intercorrere tra la data della richiesta delle prestazioni di cui ai commi 3 e 4 e l’erogazione della stessa. Di tale termine è data comunicazione all’assistito al momento della presentazione della domanda della prestazione, nonché idonea pubblicità a cura delle aziende unità sanitarie locali ed ospedaliere.

Articolo 3, Comma 11
In caso di mancata definizione da parte delle regioni dei criteri e delle modalità di cui al comma 10, il Ministro della sanità vi provvede, previa diffida, tenendo conto dell’interesse degli utenti, della realtà organizzativa delle aziende unità sanitarie locali ed ospedaliere della regione, della media dei tempi fissati dalle regioni adempienti. I direttori generali provvedono a determinare il tempo massimo di cui al comma 10 entro trenta giorni dall’efficacia del provvedimento ministeriale. Le determinazioni del Ministro cessano di avere effetto al momento dell’esercizio dei poteri regionali di cui al comma 10.

Articolo 3, Comma 12
Le regioni disciplinano, anche mediante l’adozione di appositi programmi, il rispetto della tempestività dell’erogazione delle predette prestazioni, con l’osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) assicurare all’assistito la effettiva possibilità di vedersi garantita l’erogazione delle prestazioni nell’ambito delle strutture pubbliche attraverso interventi di razionalizzazione della domanda, nonché interventi tesi ad aumentare i tempi di effettivo utilizzo delle apparecchiature e delle strutture, ad incrementare la capacità di offerta delle aziende eventualmente attraverso il ricorso all’attività libero-professionale intramuraria, ovvero a forme di remunerazione legate al risultato, anche ad integrazione di quanto già previsto dai vigenti accordi nazionali di lavoro, nonché a garantire l’effettiva corresponsabilizzazione di sanitari dipendenti e convenzionati;
b) prevedere, anche sulla scorta dei risultati dell’attività di vigilanza e controllo di cui all’articolo 32, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, idonee misure da adottarsi nei confronti del direttore generale dell’azienda unità sanitaria locale o dell’azienda ospedaliera in caso di reiterato mancato rispetto dei termini individuati per l’erogazione delle prestazioni ai sensi del comma 10;
c) imputare gli eventuali maggiori oneri derivanti dal ricorso all’erogazione delle prestazioni in regime di attività libero-professionale intramuraria alle risorse di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, con conseguente esclusione di ogni intervento finanziario a carico dello Stato;
d) prevedere correzioni al regime di partecipazione al costo come definito nei commi 3 e 4 secondo i criteri desumibili dal comma 13.
Articolo 3, Comma 13
Fino all’entrata in vigore delle discipline regionali di cui al comma 12, qualora l’attesa della prestazione richiesta si prolunghi oltre il termine fissato dal direttore generale ai sensi dei commi 10 e 11, l’assistito può chiedere che la prestazione venga resa nell’ambito dell’attività  libero-professionale intramuraria, ponendo a carico dell’azienda unità sanitaria locale di appartenenza e dell’azienda unità sanitaria locale nel cui ambito è richiesta la prestazione, in misura eguale, la differenza tra la somma versata a titolo di partecipazione al costo della prestazione e l’effettivo costo di quest’ultima, sulla scorta delle tariffe vigenti. Nel caso l’assistito sia esente dalla predetta partecipazione l’azienda unità sanitaria locale di appartenenza e l’azienda unità sanitaria locale nel cui ambito è richiesta la prestazione corrispondono, in misura eguale, l’intero costo della prestazione. Agli eventuali maggiori oneri derivanti dal ricorso all’erogazione delle prestazioni in regime di attività libero-professionale intramuraria si fa fronte con le risorse di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, con conseguente esclusione di ogni intervento finanziario a carico dello Stato

[2] Trib. Castrovillari (CS) sent. n. 1112/2013.

Da - https://www.laleggepertutti.it/139483_lista-dattesa-troppo-lunga-per-una-visita-specialistica-ecco-cosa-fare
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